Art. 3.
Incarichi temporanei di collaborazione
1. L'Istituto ha facolta' di conferire incarichi o affidare servizi
a soggetti idoneamente qualificati, scelti tra persone anche estranee
alla pubblica amministrazione, ovvero di cittadinanza straniera, per
l'attuazione dei programmi scientifici di cui agli accordi di
collaborazione del precedente articolo, nonche' per la realizzazione
dei progetti d'interesse nazionale di cui all'art. 12, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato
dall'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, e degli altri programmi di ricerca finalizzata,
individuati dal comitato scientifico ai sensi dell'art. 7, comma 5,
lettera a), del presente regolamento.
2. Le prestazioni di cui al precedente comma sono espletate senza
vincolo di subordinazione e sottoposizione al potere organizzativo,
direttivo e disciplinare nei confronti degli organi di gestione
dell'Istituto. Tali incarichi non comportano osservanza di orari di
lavoro, ne' l'inserimento stabile all'interno della struttura
operativa connessa al programma scientifico; possono bensi' essere
svolti in luoghi diversi dall'Istituto.
3. Le somme necessarie alla retribuzione degli incarichi di cui al
presente articolo sono interamente a carico dei contributi
accreditati all'Istituto superiore di sanita' nell'ambito degli
accordi di collaborazione di cui al precedente art. 2, ovvero dei
fondi di cui all'art. 18 della legge 23 dicembre 1993, n. 559,
nonche' dei fondi all'uopo stanziati dall'art. 12, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato
dall'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517.
4. Gli incarichi ai sensi del presente articolo sono conferiti con
provvedimento del direttore dell'Istituto, ai candidati che abbiano
presentato domanda entro quindici giorni dall'affissione di apposito
avviso da parte del responsabile scientifico nell'albo dell'Istituto
e che siano risultati idonei allo svolgimento dell'incarico.
5. La valutazione di idoneita' basata sul curriculum, sui titoli o
su un eventuale colloquio e' operata da apposita commissione
giudicatrice, nominata dal direttore dell'Istituto e composta dal
direttore dell'Istituto o un suo delegato, in qualita' di presidente,
e da due ricercatori; un funzionario amministrativo svolge le
funzioni di segretario.
6. I compensi per gli incarichi suddetti, sono determinati dal
responsabile scientifico in relazione alla speciale competenza
richiesta, ai risultati da conseguire, ed alle classi retributive,
nei limiti dei minimi e dei massimi stabiliti periodicamente con
provvedimento del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro
del tesoro.
7. Gli incarichi, di cui al presente articolo, possono inoltre
essere conferiti a titolo di prestazioni occasionali di lavoro
autonomo ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile,
qualora la particolare natura dell'incarico o l'urgenza lo
richiedano.
8. L'Istituto, altresi', procede - con le modalita' di cui al
presente articolo - ad assunzioni con contratto a termine di
personale di ricerca, di personale tecnico e di personale
amministrativo secondo le disposizioni vigenti.
Nota all'art. 3:
- Si trascrive l'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato
dall'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517:
"2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla
quota iscritta nel bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di
sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e
privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
norma delle leggi vigenti;
4) Istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' di intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1 gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11 comma
3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni".
- Si trascrive l'art. 2222 del codice civile:
"Art. 2222 (Contratto d'opera). - Quando una persona si
obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un
servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti del commitente, si
applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto
abbia una disciplina particolare nel libro IV".