Art. 3. 
               Incarichi temporanei di collaborazione 
 1. L'Istituto ha facolta' di conferire incarichi o affidare  servizi
a soggetti idoneamente qualificati, scelti tra persone anche estranee
alla pubblica amministrazione, ovvero di cittadinanza straniera,  per
l'attuazione  dei  programmi  scientifici  di  cui  agli  accordi  di
collaborazione del precedente articolo, nonche' per la  realizzazione
dei progetti d'interesse nazionale di cui all'art. 12, comma  2,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi'  come  modificato
dall'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n.  517,  e  degli  altri  programmi  di  ricerca  finalizzata,
individuati dal comitato scientifico ai sensi dell'art. 7,  comma  5,
lettera a), del presente regolamento. 
  2. Le prestazioni di cui al precedente comma sono  espletate  senza
vincolo di subordinazione e sottoposizione al  potere  organizzativo,
direttivo e disciplinare  nei  confronti  degli  organi  di  gestione
dell'Istituto. Tali incarichi non comportano osservanza di  orari  di
lavoro,  ne'  l'inserimento  stabile  all'interno   della   struttura
operativa connessa al programma scientifico;  possono  bensi'  essere
svolti in luoghi diversi dall'Istituto. 
  3. Le somme necessarie alla retribuzione degli incarichi di cui  al
presente  articolo  sono  interamente   a   carico   dei   contributi
accreditati  all'Istituto  superiore  di  sanita'  nell'ambito  degli
accordi di collaborazione di cui al precedente  art.  2,  ovvero  dei
fondi di cui all'art. 18  della  legge  23  dicembre  1993,  n.  559,
nonche' dei fondi all'uopo  stanziati  dall'art.  12,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi'  come  modificato
dall'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517. 
  4. Gli incarichi ai sensi del presente articolo sono conferiti  con
provvedimento del direttore dell'Istituto, ai candidati  che  abbiano
presentato domanda entro quindici giorni dall'affissione di  apposito
avviso da parte del responsabile scientifico nell'albo  dell'Istituto
e che siano risultati idonei allo svolgimento dell'incarico. 
  5. La valutazione di idoneita' basata sul curriculum, sui titoli  o
su  un  eventuale  colloquio  e'  operata  da  apposita   commissione
giudicatrice, nominata dal direttore  dell'Istituto  e  composta  dal
direttore dell'Istituto o un suo delegato, in qualita' di presidente,
e  da  due  ricercatori;  un  funzionario  amministrativo  svolge  le
funzioni di segretario. 
  6. I compensi per gli  incarichi  suddetti,  sono  determinati  dal
responsabile  scientifico  in  relazione  alla  speciale   competenza
richiesta, ai risultati da conseguire, ed  alle  classi  retributive,
nei limiti dei minimi e  dei  massimi  stabiliti  periodicamente  con
provvedimento del Ministro della sanita' di concerto con il  Ministro
del tesoro. 
  7. Gli incarichi, di cui  al  presente  articolo,  possono  inoltre
essere conferiti  a  titolo  di  prestazioni  occasionali  di  lavoro
autonomo ai sensi  dell'art.  2222  e  seguenti  del  codice  civile,
qualora  la  particolare  natura   dell'incarico   o   l'urgenza   lo
richiedano. 
  8. L'Istituto, altresi', procede -  con  le  modalita'  di  cui  al
presente  articolo  -  ad  assunzioni  con  contratto  a  termine  di
personale  di  ricerca,  di  personale   tecnico   e   di   personale
amministrativo secondo le disposizioni vigenti. 
 
          Nota all'art. 3: 
             -  Si  trascrive  l'art.  12,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato
          dall'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
          7 dicembre 1993, n. 517: 
             "2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario  nazionale
          complessivo di cui al  comma  precedente,  prelevata  dalla
          quota iscritta nel bilancio  per  le  parti  di  rispettiva
          competenza, e' trasferita nei capitoli da  istituire  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  della   sanita'   ed
          utilizzata per il finanziamento di: 
               a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata  svolta
          da: 
               1) Istituto superiore di sanita' per le  tematiche  di
          sua competenza; 
               2)  Istituto  superiore  per  la  prevenzione   e   la
          sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza; 
               3) Istituti di ricovero e cura di diritto  pubblico  e
          privato il cui carattere  scientifico  sia  riconosciuto  a
          norma delle leggi vigenti; 
               4)  Istituti  zooprofilattici  sperimentali   per   le
          problematiche  relative  all'igiene  e   sanita'   pubblica
          veterinaria; 
               b) iniziative previste da leggi nazionali o dal  Piano
          sanitario  nazionale  riguardanti  programmi  speciali   di
          interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
          o sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali,  la
          valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
          dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
          sanitarie; 
               c) rimborsi  alle  unita'  sanitarie  locali  ed  alle
          aziende ospedaliere, tramite le regioni,  delle  spese  per
          prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che  si
          trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione  del
          Ministro della sanita' di  intesa  con  il  Ministro  degli
          affari esteri. 
             A decorrere dal 1 gennaio  1995,  la  quota  di  cui  al
          presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11 comma
          3, lettera  d)  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni". 
             - Si trascrive l'art. 2222 del codice civile: 
             "Art. 2222 (Contratto d'opera). - Quando una persona  si
          obbliga a compiere verso un  corrispettivo  un'opera  o  un
          servizio,  con  lavoro  prevalentemente  proprio  e   senza
          vincolo di subordinazione nei confronti del commitente,  si
          applicano le norme di questo capo, salvo  che  il  rapporto
          abbia una disciplina particolare nel libro IV".