Art. 2.
                             Competenze
  1.  Il  Dipartimento,  fatte  salve  le competenze attribuite dalle
norme  primarie  ai  singoli  Ministeri,  provvede  agli  adempimenti
strumentali all'esercizio delle funzioni riguardanti:
    a)  il  coordinamento  e  la promozione nella predisposizione dei
provvedimenti   normativi   necessari   per   attuare   il    diritto
all'esercizio  del  voto da parte degli italiani residenti all'estero
nelle elezioni legislative ed amministrative;
    b) la promozione di tutte le misure  appropriate  per  assicurare
concretamente  l'espletamento  del  voto, con specifico riferimento a
quelle relative  all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero
(A.I.R.E. centrale);
    c)  la  promozione  dei  provvedimenti  normativi  indirizzati al
potenziamento ed alla ristrutturazione della rete consolare italiana;
    d)  il  coordinamento  e  la  promozione  di  iniziative,   anche
normative,  in  relazione  alle  politiche  generali  concernenti  le
collettivita' italiane nel mondo, la loro integrazione nei suoi  vari
aspetti  e  i loro diritti, nonche' la valorizzazione delle attivita'
intellettuali da loro svolte, con riferimento alle indicazioni emerse
nelle  conferenze  internazionali  e  nazionali,   anche   attraverso
appositi   incontri   con  autorita'  ed  istituzioni  dei  Paesi  di
insediamento;
    e) l'informazione e l'aggiornamento delle collettivita'  italiane
nel  mondo  sull'evoluzione  della  societa'  italiana,  al  fine  di
mantenere il legame con il Paese di origine;
    f) l'intervento coordinato dello Stato e delle regioni  a  favore
delle  comunita' all'estero e per le provvidenze per gli italiani che
rimpatriano;
    g)  la  valorizzazione  del  ruolo  degli  imprenditori  italiani
residenti  all'estero,  anche  ai fini dello sviluppo del loro legame
con la Madrepatria.