Art. 3. Ministro e uffici ausiliari 1. Il Ministro per gli italiani nel mondo - di seguito denominato "Ministro" - e' l'organo di governo del Dipartimento e ne determina gli indirizzi. 2. Il Ministro e' coadiuvato dal capo di gabinetto, dal capo del settore legislativo, dal segretario particolare e dall'addetto stampa. 3. Il Ministro puo' avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in base agli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti consentiti dalle tabelle allegate alla legge stessa, ovvero in base al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 338. 4. Il Ministro puo' istituire una segreteria tecnica, anche per il coordinamento di commissioni si studio.
Note all'art. 3: - Il testo degli articoli 29, 31 e 37 della legge n. 400/1988 (per il titolo si veda in nota alle premesse) e' il seguente: "Art. 29 (Consulenti e comitati di consulenza). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni. 2. Per tali attivita' si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato. 3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il Ministro del tesoro". "Art. 31 (Consiglieri ed esperti). - 1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non e' compreso il posto di capo ufficio stampa. 2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. 3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonche' quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto. 5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato". "Art. 37 (Dotazioni organiche). - 1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' determinata secondo quanto previsto dalla tabella B allegata alla presente legge. 2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella B, in posizione di comando o fuori ruolo, dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica. 3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono disciplinati secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato". - Si riporta, inoltre, il testo delle tabelle allegate alla medesima legge n. 400/1988: "TABELLA A (articoli 30, 31, 32 e 38) ORGANICO DEI CONSIGLIERI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Esperti e Comandati consiglieri e fuori a tempo In ruolo ruolo parziale ___ ___ ___ Dirigente generale, livello B e C, e __ qualifiche equiparate 34 * 20 | Dirigente superiore. . . . . . 55 30 |- 104 Primo dirigente. . . . . . . . 80 45 __| ___ ___ Totale. . . . 169 95 (*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei Commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. _________ TABELLA B (articoli 30, 32, 37 e 38) ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Comandati e fuori In ruolo ruolo Incaricati ___ ___ ___ _ Qualifiche ad esaurimento..... 31 15 | 9a qualifica funzionale....... 61 31 | 8a qualifica funzionale....... 123 62 | 7a qualifica funzionale....... 193 96 | 6a qualifica funzionale....... 282 145 |- 30 5a qualifica funzionale....... 375 187 | 4a qualifica funzionale....... 544 261 | 3a qualifica funzionale....... 113 57 | 2a qualifica funzionale....... 59 30 _| _____ ___ Totale..... 1.781 884 _________ TABELLA C (articoli 30, 38 e 39) ORGANICO DEL PERSONALE DEI COMMISSARIATI DEL GOVERNO NELLE REGIONI Comandati e fuori In ruolo ruolo ___ ___ Dirigente superiore.......... 40 8 Primo dirigente.............. 80 16 Qualifiche ad esaurimento.... 16 4 9a qualifica funzionale...... 17 4 8a qualifica funzionale...... 34 6 7a qualifica funzionale...... 31 6 6a qualifica funzionale...... 54 10 5a qualifica funzionale...... 44 10 4a qualifica funzionale...... 70 10 3a qualifica funzionale...... 54 10 2a qualifica funzionale...... 58 10 ___ __ Totale..... 498 94". - Il D.P.R. n. 338/1994 approva il Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri.