Art. 3.
                     Ministro e uffici ausiliari
  1.  Il  Ministro per gli italiani nel mondo - di seguito denominato
"Ministro" - e' l'organo di governo del Dipartimento e  ne  determina
gli indirizzi.
  2.  Il  Ministro  e' coadiuvato dal capo di gabinetto, dal capo del
settore  legislativo,  dal  segretario  particolare  e   dall'addetto
stampa.
  3.  Il  Ministro puo' avvalersi della collaborazione di consiglieri
ed esperti nominati in base agli articoli 29, 31 e 37 della legge  23
agosto  1988,  n.  400,  nei limiti consentiti dalle tabelle allegate
alla legge stessa, ovvero in base al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 aprile 1994 n. 338.
  4.  Il Ministro puo' istituire una segreteria tecnica, anche per il
coordinamento di commissioni si studio.
 
          Note all'art. 3:
             - Il testo degli articoli 29, 31 e  37  della  legge  n.
          400/1988  (per  il titolo si veda in nota alle premesse) e'
          il seguente:
             "Art. 29 (Consulenti e comitati di consulenza). - 1.  Il
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri puo' avvalersi di
          consulenti e costituire comitati di consulenza, di  ricerca
          o di studio su specifiche questioni.
             2.  Per tali attivita' si provvede con incarichi a tempo
          determinato   da   conferire    a    magistrati,    docenti
          universitari,  avvocati  dello  Stato,  dirigenti  e  altri
          dipendenti delle amministrazioni dello  Stato,  degli  enti
          pubblici,  anche  economici,  delle  aziende  a  prevalente
          partecipazione  pubblica  o  anche  ad   esperti   estranei
          all'amministrazione dello Stato.
             3.   Gli   incarichi  sono  conferiti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  Ministri,  che  ne  fissa  il
          compenso di concerto con il Ministro del tesoro".
             "Art.  31  (Consiglieri ed esperti). - 1. Le funzioni di
          direzione,  di  collaborazione  e  di  studio   presso   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  sono  svolte  da
          consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella
          A. In tale organico  non  e'  compreso  il  posto  di  capo
          ufficio stampa.
             2.   I   dipendenti  di  amministrazioni  diverse  dalla
          Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   chiamati   ad
          esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione
          di  comando  o  fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che
          l'incarico sia a  tempo  parziale  e  consenta  il  normale
          espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.
             3.  L'assegnazione  dei  consiglieri  e  il conferimento
          degli incarichi agli esperti sono disposti  dal  Presidente
          del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio
          nell'ambito  della  dotazione di cui alla tabella A e sulla
          base della ripartizione  numerica  stabilita,  con  proprio
          decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
             4.  I  decreti  di  conferimento  di incarico ad esperti
          nonche' quelli relativi  a  dipendenti  di  amministrazioni
          pubbliche   diverse  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri o di enti  pubblici,  con  qualifica  dirigenziale
          equiparata,  in  posizione di fuori ruolo o di comando, ove
          non siano confermati entro  tre  mesi  dal  giuramento  del
          Governo, cessano di avere effetto.
             5.  Il  conferimento  delle  qualifiche dirigenziali del
          ruolo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
          effettuato  secondo  le disposizioni vigenti in materia per
          le amministrazioni dello Stato".
             "Art.  37  (Dotazioni  organiche).  -  1.  La  dotazione
          organica  delle  qualifiche  funzionali  del  personale non
          dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
          determinata  secondo  quanto  previsto  dalla   tabella   B
          allegata alla presente legge.
             2.  Oltre  al  personale  appartenente al ruolo organico
          delle qualifiche funzionali, possono essere  chiamati,  nei
          limiti  di  cui  alla  predetta  tabella B, in posizione di
          comando o fuori ruolo, dipendenti dello Stato  o  di  altre
          amministrazioni   pubbliche   e   di  enti  pubblici  anche
          economici. Per particolari esigenze tecniche e con  decreti
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, possono essere
          conferiti, nei limiti di cui alla tabella  B,  incarichi  a
          persone     particolarmente    esperte    anche    estranee
          all'amministrazione pubblica.
             3. Le qualifiche funzionali ed i  profili  professionali
          del  personale  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
          sono  disciplinati  secondo  le  disposizioni  vigenti   in
          materia per le amministrazioni dello Stato".
             -  Si  riporta, inoltre, il testo delle tabelle allegate
          alla medesima legge n. 400/1988:
                                                           "TABELLA A
                                           (articoli 30, 31, 32 e 38)
 
                      ORGANICO DEI CONSIGLIERI
             DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
                                                           Esperti e
                                              Comandati   consiglieri
                                               e fuori      a tempo
                               In ruolo         ruolo       parziale
                                 ___             ___          ___
Dirigente generale,
livello B e C, e                                     __
qualifiche equiparate            34 *             20   |
Dirigente superiore. . . . . .   55               30   |-     104
Primo dirigente. . . . . . . .   80               45 __|
                                ___              ___
                 Totale. . . .  169               95
 
   (*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei Commissariati di
Governo in servizio alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge.
 
                              _________
 
                                                            TABELLA B
                                           (articoli 30, 32, 37 e 38)
 
               ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE
             DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
                                              Comandati
                                               e fuori
                               In ruolo         ruolo      Incaricati
                                 ___             ___          ___
                                                      _
Qualifiche ad esaurimento.....    31              15   |
9a qualifica funzionale.......    61              31   |
8a qualifica funzionale.......   123              62   |
7a qualifica funzionale.......   193              96   |
6a qualifica funzionale.......   282             145   |-     30
5a qualifica funzionale.......   375             187   |
4a qualifica funzionale.......   544             261   |
3a qualifica funzionale.......   113              57   |
2a qualifica funzionale.......    59              30  _|
                               _____             ___
                   Totale..... 1.781             884
 
                              _________
 
                                                            TABELLA C
                                               (articoli 30, 38 e 39)
 
                       ORGANICO DEL PERSONALE
             DEI COMMISSARIATI DEL GOVERNO NELLE REGIONI
                                              Comandati
                                               e fuori
                               In ruolo         ruolo
                                 ___             ___
Dirigente superiore..........     40               8
Primo dirigente..............     80              16
Qualifiche ad esaurimento....     16               4
9a qualifica funzionale......     17               4
8a qualifica funzionale......     34               6
7a qualifica funzionale......     31               6
6a qualifica funzionale......     54              10
5a qualifica funzionale......     44              10
4a qualifica funzionale......     70              10
3a qualifica funzionale......     54              10
2a qualifica funzionale......     58              10
                                 ___              __
                  Totale.....    498              94".
             -  Il  D.P.R. n. 338/1994 approva il Regolamento recante
          semplificazione  del  procedimento   di   conferimento   di
          incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri.