Art. 4.
                         Settore legislativo
  1.   Nell'ambito   dell'ufficio   centrale   per  il  coordinamento
dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa  del  Governo,
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n.
366, e' costituito presso il Ministro per gli italiani nel  mondo  un
apposito settore legislativo che provvede all'attivita' di studio, di
progettazione  e  razionalizzazione  normativa nelle materie relative
alle funzioni delegate al Ministro stesso, nonche' di  consulenza  in
ordine   ai  problemi  giuridici  nelle  materie  di  competenza  del
Dipartimento.
  2. La responsabilita'  del  settore  legislativo  e'  affidata  dal
Ministro ad un consigliere giuridico.
  3.  Con  il  settore legislativo collaborano gli uffici e i servizi
del Dipartimento,  i  quali,  su  richiesta  del  capo  del  settore,
provvedono  agli  adempimenti  istruttori  e  a quelli strumentali al
funzionamento del settore medesimo.
 
          Nota all'art. 4:
             - Il  D.P.R.  n.  366/1989  approva  il  Regolamento  di
          attuazione  dell'art. 23 della legge 23 agosto 1988 n. 400,
          concernente  istituzione   nell'ambito   del   Segretariato
          generale   della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          dell'Ufficio centrale per il coordinamento  dell'iniziativa
          legislativa e dell'attivita' normativa del Governo.