Art. 4. Settore legislativo 1. Nell'ambito dell'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, e' costituito presso il Ministro per gli italiani nel mondo un apposito settore legislativo che provvede all'attivita' di studio, di progettazione e razionalizzazione normativa nelle materie relative alle funzioni delegate al Ministro stesso, nonche' di consulenza in ordine ai problemi giuridici nelle materie di competenza del Dipartimento. 2. La responsabilita' del settore legislativo e' affidata dal Ministro ad un consigliere giuridico. 3. Con il settore legislativo collaborano gli uffici e i servizi del Dipartimento, i quali, su richiesta del capo del settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore medesimo.
Nota all'art. 4: - Il D.P.R. n. 366/1989 approva il Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge 23 agosto 1988 n. 400, concernente istituzione nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo.