Art. 6.
                           Organizzazione
  1. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici:
    a)   ufficio   dei  diritti  politici  e  civili  degli  italiani
all'estero;
    b) ufficio delle politiche generali concernenti le  collettivita'
italiane all'estero;
    c)   ufficio   per   l'informazione   e   l'aggiornamento   delle
collettivita' italiane all'estero;
    d) ufficio per il  coordinamento  Stato-regioni  a  favore  delle
collettivita' italiane all'estero.
  2.   L'ufficio   dei  diritti  politici  e  civili  degli  italiani
all'estero provvede agli adempimenti di cui alle lettere a)
 e b) dell'art. 2.
  3. L'ufficio delle politiche generali concernenti le  collettivita'
italiane all'estero provvede agli adempimenti di cui alle lettere c),
d) e g) dell'art. 2.
  4.   L'ufficio   per   l'informazione   e   l'aggiornamento   delle
collettivita' italiane all'estero provvede agli  adempimenti  di  cui
alla  lettera  e)  dell'art.  2.  A  tale  ufficio sono trasferite le
competenze relative agli italiani  nel  mondo  degli  uffici  di  cui
all'art.  19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
marzo  1994,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n. 95 del 26 aprile 1994. Presso tale ufficio hanno sede i
comitati di cui alle lettere d) e f) del comma  1  dell'art.  20  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994.
  5.  L'ufficio  per  l'intervento  coordinato  dello  Stato  e delle
regioni a favore delle comunita' all'estero provvede agli adempimenti
di cui alla lettera f) dell'art. 2.
  6. In applicazione  delle  disposizioni  organizzative  di  cui  al
presente decreto, il Ministro, su proposta del capo del Dipartimento,
provvede  alla  istituzione  e  alla  modifica di servizi all'interno
degli  uffici,  alla  ripartizione  dei  compiti  tra  servizi,  alla
organizzazione  delle  strutture  di  segreteria,  comprese quelle al
servizio dei comitati, commissioni, gruppi di lavoro e  altri  organi
collegiali   operanti   nell'esclusivo  ambito  delle  attivita'  del
Dipartimento.
  7. Agli uffici ed ai servizi operanti nell'ambito del  Dipartimento
sono  preposti  coordinatori  nominati con provvedimento del Ministro
fra il personale assegnato  al  Dipartimento.  I  coordinatori  degli
uffici devono essere in possesso della qualifica di dirigente.
 
          Nota all'art. 6:
             -  Il  D.P.C.M.  10  marzo  1994 reca: "Riorganizzazione
          nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei
          dipartimenti e degli uffici del Segretariato generale".  Si
          trascrive  il  testo  del  relativo  art. 19, nonche' delle
          lettere d) ed f) del comma 1 del successivo art. 20:
             "Art. 19 (Dipartimento per l'informazione e l'editoria).
          - 1. Al Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  sono
          attribuite le seguenti competenze:
               a) affari relativi all'editoria e alla stampa;
               b)   attivita'   di   comunicazione,   informazione  e
          documentazione istituzionale;
               c)  attivita'  di  coordinamento   e   servizio   alle
          Amministrazioni   dello   Stato  per  la  comunicazione  di
          pubblica utilita', nonche' di pubblicita'  e  di  relazioni
          con   il   pubblico  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri;
               d) affari relativi al diritto d'autore  e  ai  diritti
          connessi  nonche'  iniziative di promozione delle attivita'
          culturali e attivita' di relazioni esterne nelle materie di
          competenza del Dipartimento;
               e) affari generali e attivita' formative;
               f) attivita' di studi  e  ricerche  nelle  materie  di
          competenza del Dipartimento.
             2. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
              Ufficio per l'editoria e la stampa;
              Ufficio   per  le  pubblicazioni  e  la  documentazione
          istituzionale;
              Ufficio per il coordinamento dell'informazione e  della
          comunicazione pubblica;
              Ufficio  per  il diritto d'autore e la promozione delle
          attivita' culturali;
              Ufficio  per  gli  affari  generali  e   le   attivita'
          formative.
             3.  L'Ufficio  per l'editoria e la stampa, al quale sono
          attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera a),  si
          articola nei seguenti servizi:
              Servizio per le provvidenze alla stampa;
              Servizio per le provvidenze alle emittenti radiofoniche
          e televisive;
              Servizio per il credito agevolato.
             4.  L'Ufficio  per  le pubblicazioni e la documentazione
          istituzionale, al quale sono attribuite  le  competenze  di
          cui  al  comma  1,  lettera  b),  si  articola nei seguenti
          servizi:
              Servizio per la documentazione;
              Servizio per le pubblicazioni;
              Servizio per gli audiovisivi e le manifestazioni.
             5. L'Ufficio per il  coordinamento  dell'informazione  e
          della  comunicazione  pubblica, al quale sono attribuite le
          competenze di cui al comma 1, lettera c), si  articola  nei
          seguenti servizi:
              Servizio per le convenzioni;
              Servizio   per  le  relazioni  con  il  pubblico  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri;
              Servizio per la pubblicita'  e  per  la  programmazione
          della comunicazione della pubblica amministrazione.
             6.  L'Ufficio  per  il  diritto d'autore e la promozione
          delle attivita'  culturali  al  quale  sono  attribuite  le
          competenze  di  cui al comma 1, lettera d), si articola nei
          seguenti servizi:
              Servizio per il diritto d'autore;
              Servizio   per   i   riconoscimenti   e  la  promozione
          culturale.
             7. L'Ufficio per gli  affari  generali  e  le  attivita'
          formative  al quale sono attribuite le competenze di cui al
          comma 1, lettere e) e f), si articola nei seguenti servizi:
              Servizio per il coordinamento organizzativo;
              Servizio per le attivita' formative e di studio.
             8. Il capo del Dipartimento si  avvale  di  una  propria
          struttura  di segreteria che assicura anche il collegamento
          con le organizzazioni  pubbliche  e  private,  italiane  ed
          estere in ordine ai compiti del Dipartimento.
             9.  Il  capo  del  Dipartimento  predispone un programma
          annuale, da sottoporre all'approvazione del Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri, delle attivita' di cui al comma 4,
          dell'art. 12 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29.
             10.  Le attivita' del Dipartimento che abbiano attinenza
          con l'informazione relativa  all'attualita'  politica  sono
          coordinate   con  l'Ufficio  stampa,  per  il  tramite  del
          Segretario generale".
             "Art. 20 (Comitati istituiti  presso  il  Dipartimento),
          comma 1, lettere d) e f). - 1. Presso il Dipartimento hanno
          sede:
              a)-c) (omissis);
               d)  la Commissione per l'accertamento dei requisiti di
          ammissione ai contributi per la stampa italiana  all'estero
          di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 15
          febbraio 1983, n. 48;
              e) (omissis);
               f) il Comitato misto per i programmi dei  notiziari  e
          dei  servizi informativi per l'estero di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 5 agosto 1962 n. 1703".