Art. 6. Organizzazione 1. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici: a) ufficio dei diritti politici e civili degli italiani all'estero; b) ufficio delle politiche generali concernenti le collettivita' italiane all'estero; c) ufficio per l'informazione e l'aggiornamento delle collettivita' italiane all'estero; d) ufficio per il coordinamento Stato-regioni a favore delle collettivita' italiane all'estero. 2. L'ufficio dei diritti politici e civili degli italiani all'estero provvede agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2. 3. L'ufficio delle politiche generali concernenti le collettivita' italiane all'estero provvede agli adempimenti di cui alle lettere c), d) e g) dell'art. 2. 4. L'ufficio per l'informazione e l'aggiornamento delle collettivita' italiane all'estero provvede agli adempimenti di cui alla lettera e) dell'art. 2. A tale ufficio sono trasferite le competenze relative agli italiani nel mondo degli uffici di cui all'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994. Presso tale ufficio hanno sede i comitati di cui alle lettere d) e f) del comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994. 5. L'ufficio per l'intervento coordinato dello Stato e delle regioni a favore delle comunita' all'estero provvede agli adempimenti di cui alla lettera f) dell'art. 2. 6. In applicazione delle disposizioni organizzative di cui al presente decreto, il Ministro, su proposta del capo del Dipartimento, provvede alla istituzione e alla modifica di servizi all'interno degli uffici, alla ripartizione dei compiti tra servizi, alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio dei comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle attivita' del Dipartimento. 7. Agli uffici ed ai servizi operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento. I coordinatori degli uffici devono essere in possesso della qualifica di dirigente.
Nota all'art. 6: - Il D.P.C.M. 10 marzo 1994 reca: "Riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dipartimenti e degli uffici del Segretariato generale". Si trascrive il testo del relativo art. 19, nonche' delle lettere d) ed f) del comma 1 del successivo art. 20: "Art. 19 (Dipartimento per l'informazione e l'editoria). - 1. Al Dipartimento per l'informazione e l'editoria sono attribuite le seguenti competenze: a) affari relativi all'editoria e alla stampa; b) attivita' di comunicazione, informazione e documentazione istituzionale; c) attivita' di coordinamento e servizio alle Amministrazioni dello Stato per la comunicazione di pubblica utilita', nonche' di pubblicita' e di relazioni con il pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri; d) affari relativi al diritto d'autore e ai diritti connessi nonche' iniziative di promozione delle attivita' culturali e attivita' di relazioni esterne nelle materie di competenza del Dipartimento; e) affari generali e attivita' formative; f) attivita' di studi e ricerche nelle materie di competenza del Dipartimento. 2. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici: Ufficio per l'editoria e la stampa; Ufficio per le pubblicazioni e la documentazione istituzionale; Ufficio per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione pubblica; Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attivita' culturali; Ufficio per gli affari generali e le attivita' formative. 3. L'Ufficio per l'editoria e la stampa, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera a), si articola nei seguenti servizi: Servizio per le provvidenze alla stampa; Servizio per le provvidenze alle emittenti radiofoniche e televisive; Servizio per il credito agevolato. 4. L'Ufficio per le pubblicazioni e la documentazione istituzionale, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera b), si articola nei seguenti servizi: Servizio per la documentazione; Servizio per le pubblicazioni; Servizio per gli audiovisivi e le manifestazioni. 5. L'Ufficio per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione pubblica, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera c), si articola nei seguenti servizi: Servizio per le convenzioni; Servizio per le relazioni con il pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Servizio per la pubblicita' e per la programmazione della comunicazione della pubblica amministrazione. 6. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attivita' culturali al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera d), si articola nei seguenti servizi: Servizio per il diritto d'autore; Servizio per i riconoscimenti e la promozione culturale. 7. L'Ufficio per gli affari generali e le attivita' formative al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettere e) e f), si articola nei seguenti servizi: Servizio per il coordinamento organizzativo; Servizio per le attivita' formative e di studio. 8. Il capo del Dipartimento si avvale di una propria struttura di segreteria che assicura anche il collegamento con le organizzazioni pubbliche e private, italiane ed estere in ordine ai compiti del Dipartimento. 9. Il capo del Dipartimento predispone un programma annuale, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle attivita' di cui al comma 4, dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 10. Le attivita' del Dipartimento che abbiano attinenza con l'informazione relativa all'attualita' politica sono coordinate con l'Ufficio stampa, per il tramite del Segretario generale". "Art. 20 (Comitati istituiti presso il Dipartimento), comma 1, lettere d) e f). - 1. Presso il Dipartimento hanno sede: a)-c) (omissis); d) la Commissione per l'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi per la stampa italiana all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48; e) (omissis); f) il Comitato misto per i programmi dei notiziari e dei servizi informativi per l'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962 n. 1703".