Art. 7.
                          P e r s o n a l e
  1.  All'assegnazione  di  personale  del Dipartimento, salvo quanto
stabilito in altre disposizioni del  presente  decreto,  provvede  il
Segretariato  generale  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nei limiti del contingente fissato dal Presidente del  Consiglio  dei
Ministri,  d'intesa con il Ministro, sulla base delle indicazioni del
Ministro stesso e, per quanto attiene al personale non dirigente, del
capo del Dipartimento, nell'ambito delle previsioni di organico e dei
posti di esperti indicati nelle tabelle allegate alla legge 23 agosto
1988, n. 400.
 
          Nota all'art. 7:
             - Per il testo delle  tabelle  allegate  alla  legge  n.
          400/1988 si veda in nota all'art. 3.