IL MINISTRO DEL LAVORO 
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 
  Visti gli articoli 22, comma 3, 24, comma 4,  25,  comma  1,  della
legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto l'art. 8, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
giugno 1992, n. 352; 
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il  parere  della  commissione  per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi di cui all'art. 27 della legge 2 agosto 1990, n. 241, 
comunicato con nota prot. n. UCA27720/27/2 del 4 agosto 1993; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 6 ottobre 1994; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
fatta con nota prot. n. 149050/agp/I-4 del 22 ottobre 1994; 
 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                            O g g e t t o 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce  le  categorie  di  documenti
formati o stabilmente detenuti  dal  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale e sottratti al diritto di accesso. 
 
    

          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  24  della  legge  7
          agosto  1990,  n.    241, recante nuove norme in materia di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi:
             "Art.  24.  -  1. Il diritto di accesso e' escluso per i
          documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
          della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche'  nei  casi  di
          segreto  o  di  divieto di divulgazione altrimenti previsti
          dall'ordinamento.
             2. Il Governo e' autorizzato ad emanare,  ai  sensi  del
          comma  2  dell'art.  17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
          modalita'  di  esercizio del diritto di accesso e gli altri
          casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
          esigenza di salvaguardare:
               a) la sicurezza, la difesa nazionale  e  le  relazioni
          internazionali;
               b) la politica monetaria e valutaria;
               c)  l'ordine  pubblico  e la prevenzione e repressione
          della criminalita';
               d)  la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
          imprese,  garantendo  peraltro  agli interessati la visione
          degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la  cui
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
          interessi giuridici.
             3.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma  2 sono altresi'
          stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
          dati raccolti mediante strumenti  informatici  avvenga  nel
          rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
             4.   Le   singole  amministrazioni  hanno  l'obbligo  di
          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
          sei mesi successivi, le  categorie  di  documenti  da  esse
          formati  o  comunque  rientranti  nella loro disponibilita'
          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
             5. Restano ferme le disposizioni  previste  dall'art.  9
          della   legge  1  aprile  1981,  n.  121,  come  modificato
          dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668,  e  dalle
          relative   norme   di   attuazione,   nonche'   ogni  altra
          disposizione attualmente vigente che  limiti  l'accesso  ai
          documenti amministrativi.
             6.  I  soggetti  indicati nell'art. 23 hanno facolta' di
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
          conoscenza di essi possa impedire o  gravemente  ostacolare
          lo  svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque
          ammesso l'accesso agli atti  preparatori  nel  corso  della
          formazione  dei  provvedimenti  di  cui  all'art. 13, salvo
          diverse disposizioni di legge".
           Note alle premesse:
             - Si trascrive il testo degli articoli  22  e  25  della
          legge  7 agosto 1990, n. 241 (per l'art. 24 si veda in nota
          al titolo):
             "Art. 22. - 1. Al  fine  di  assicurare  la  trasparenza
          dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento
          imparziale  e'  riconosciuto  a chiunque vi abbia interesse
          per la tutela di  situazioni  giuridicamente  rilevanti  il
          diritto  di accesso ai documenti amministrativi, secondo le
          modalita' stabilite dalla presente legge.
             2.  E'   considerato   documento   amministrativo   ogni
          rappresentazione        grafica,       fotocinematografica,
          elettromagnetica o di qualunque altra specie del  contenuto
          di   atti,   anche   interni,   formati   dalle   pubbliche
          amministrazioni   o,   comunque,   utilizzati    ai    fini
          dell'attivita' amministrativa.
             3.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge le amministrazioni interessate  adottano  le
          misure  organizzative  idonee  a  garantire  l'applicazione
          della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione
          alla commissione di cui all'art. 27".
             "Art. 25.  -  1.  Il  diritto  di  accesso  si  esercita
          mediante   esame  ed  estrazione  di  copia  dei  documenti
          amministrativi, nei modi e  con  i  limiti  indicati  dalla
          presente  legge.  L'esame  dei  documenti  e'  gratuito. Il
          rilascio di copia e' subordinato soltanto al  rimborso  del
          costo  di  riproduzione,  salve  le disposizioni vigenti in
          materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.
             2.  La  richiesta  di  accesso  ai documenti deve essere
          motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione  che
          ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
             3.   Il   rifiuto,  il  differimento  e  la  limitazione
          dell'accesso sono ammessi nei casi e nei  limiti  stabiliti
          dall'art. 24 e debbono essere motivati.
             4.  Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
          questa si intende rifiutata.
             5. Contro le determinazioni  amministrative  concernenti
          il  diritto  di  accesso e nei casi previsti dal comma 4 e'
          dato ricorso, nel termine di trenta  giorni,  al  tribunale
          amministrativo  regionale,  il  quale  decide  in camera di
          consiglio entro trenta giorni dalla  scadenza  del  termine
          per  il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
          che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del  tribunale
          e'  appellabile,  entro  trenta giorni dalla notifica della
          stessa, al Consiglio di  Stato,  il  quale  decide  con  le
          medesime modalita' e negli stessi termini.
             6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso
          il  giudice  amministrativo,  sussistendone  i presupposti,
          ordina l'esibizione dei documenti richiesti".
             - Si trascrive il testo dell'art. 8 del regolamento  per
          la  disciplina  delle  modalita' di esercizio e dei casi di
          esclusione   del   diritto   di   accesso   ai    documenti
          amministrativi,  in attuazione dell'art. 24, comma 2, della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti   amministrativi,   approvato   con  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 352/1992:
             "Art. 8. -  1.  Le  singole  amministrazioni  provvedono
          all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4,
          della  legge  7  agosto  1990, n. 241, con l'osservanza dei
          criteri fissati nel presente articolo.
             2. I documenti non possono essere sottratti  all'accesso
          se   non  quando  essi  siano  suscettibili  di  recare  un
          pregiudizio concreto agli interessi indicati  nell'art.  24
          della  legge  7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti
          informazioni connesse a  tali  interessi  sono  considerati
          segreti  solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.
          A tal fine, le amministrazioni fissano, per ogni  categoria
          ai  documenti,  anche  l'eventuale  periodo di tempo per il
          quale essi sono sottratti all'accesso.
             3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti
          all'accesso ove sia sufficiente far ricorso  al  potere  di
          differimento.
             4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge
          7  agosto  1990,  n.  241,  riguardano  tipologie  di  atti
          individuati con criteri  di  omogeneita'  indipendentemente
          dalla loro denominazione specifica.
             5.  Nell'ambito  dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i
          documenti   amministrativi   possono    essere    sottratti
          all'accesso:
               a)  quando,  al  di  fuori  delle ipotesi disciplinate
          dall'art. 12 della legge 24 ottobre  1977,  n.  801,  dalla
          loro  divulgazione  possa derivare una lesione, specifica e
          individuata,  alla  sicurezza  e  alla  difesa   nazionale,
          nonche'  all'esercizio  della  sovranita'  nazionale e alla
          continuita'   e   alla    correttezza    delle    relazioni
          internazionali,  con  particolare  riferimento alle ipotesi
          previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
               b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai  processi  di
          formazione,   di   determinazione  e  di  attuazione  della
          politica monetaria e valutaria;
               c) quando  i  documenti  riguardino  le  strutture,  i
          mezzi,  le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
          strumentali  alla   tutela   dell'ordine   pubblico,   alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare riferimento alle tecniche  investigative,  alla
          identita'  delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
          beni e delle persone coinvolte,  nonche'  all'attivita'  di
          polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
               d)  quando i documenti riguardino la vita privata o la
          riservatezza di persone  fisiche,  di  persone  giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli   interessi   epistolare,   sanitario,  professionale,
          finanziario, industriale e  commerciale  di  cui  siano  in
          concreto  titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
          all'amministrazione   dagli   stessi   soggetti   cui    si
          riferiscono.  Deve comunque essere garantita ai richiedenti
          la visione degli atti dei  procedimenti  amministrativi  la
          cui  conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
          loro stessi interessi giuridici".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - Si trascrive il testo dell'art. 27 della citata  legge
          n.  241/1990:
             "Art.  27.  -  1.  E' istituita presso la Presidenza del
          Consiglio dei Ministri  la  commissione  per  l'accesso  ai
          documenti amministrativi.
             2. La commissione e' nominata con decreto del Presidente
          della  Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, sentito il Consiglio dei  Ministri.  Essa  e'
          presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
          Consiglio dei Ministri ed e' composta da sedici membri, dei
          quali  due senatori e due deputati designati dai Presidenti
          delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di
          cui legge  2  aprile  1979,  n.  97,  su  designazione  dei
          rispettivi  organi di autogoverno, quattro fra i professori
          di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro  fra
          i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
             3.  La  commissione  e'  rinnovata  ogni tre anni. Per i
          membri parlamentari si procede a nuova nomina  in  caso  di
          scadenza  o  scioglimento anticipato delle Camere nel corso
          del triennio.
             4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono
          a carico dello stato di  previsione  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.
             5.  La  commissione  vigila  affinche'  venga attuato il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla  presente  legge;  redige una relazione annuale sulla
          trasparenza dell'attivita' della pubblica  amministrazione,
          che  comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
          Ministri;  propone   al   Governo   modifiche   dei   testi
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
          piu'  ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
          22.
             6. Tutte le amministrazioni  sono  tenute  a  comunicare
          alla  commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato.
             7. In caso di prolungato inadempimento  dell'obbligo  di
          cui  al  comma  1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
          adottate dalla commissione di cui al presente articolo".