Art. 2.
          Categorie di atti sottratti al diritto d'accesso
  1. Sono sottratte al diritto di accesso le  seguenti  categorie  di
atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la
riservatezza  di  persone  fisiche, di persone giuridiche, di gruppi,
imprese e associazioni:
    a)   documenti   contenenti    notizie    sulla    programmazione
dell'attivita'  di  vigilanza,  nonche' sulle modalita' ed i tempi di
svolgimento di essa;
    b)   documenti   contenenti   le    richieste    di    intervento
dell'Ispettorato del lavoro;
    c)   documenti  contenenti  notizie  acquisite  nel  corso  delle
attivita' ispettive, quando dalla loro divulgazione possano  derivare
azioni  discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di
lavoratori o di terzi;
    d) documenti contenenti notizie riguardanti le aziende  pubbliche
o  private  quando  la  loro  divulgazione  possa  portare  effettivo
pregiudizio al diritto alla riservatezza  o  provocare  concretamente
una indebita concorrenza;
    e)   relazioni   ispettive   presso  gli  enti  previdenziali  ed
assistenziali;
    f) verbali di ispezione alle societa' cooperative;
    g) documenti riguardanti il lavoratore e contenenti notizie sulla
sua  situazione  familiare,  sanitaria,  professionale,  finanziaria,
sindacale  o  di altra natura, sempreche' dalla loro conoscenza possa
derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza;
    h) documenti riguardanti  il  dipendente  dell'amministrazione  e
contenenti   notizie   sulla  sua  situazione  familiare,  sanitaria,
professionale, finanziaria, sindacale o di altra  natura,  sempreche'
dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto
alla riservatezza.
  2. Le notizie contenute nei documenti indicati alle categorie g) ed
h),  del  comma  1  del  presente articolo, cessano di essere escluse
dall'accesso  quando   costituiscono   rispettivamente   titoli   per
l'avviamento al lavoro o la partecipazione a pubblici concorsi.