Art. 2. Categorie di atti sottratti al diritto d'accesso 1. Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni: a) documenti contenenti notizie sulla programmazione dell'attivita' di vigilanza, nonche' sulle modalita' ed i tempi di svolgimento di essa; b) documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del lavoro; c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attivita' ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi; d) documenti contenenti notizie riguardanti le aziende pubbliche o private quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente una indebita concorrenza; e) relazioni ispettive presso gli enti previdenziali ed assistenziali; f) verbali di ispezione alle societa' cooperative; g) documenti riguardanti il lavoratore e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempreche' dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza; h) documenti riguardanti il dipendente dell'amministrazione e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempreche' dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza. 2. Le notizie contenute nei documenti indicati alle categorie g) ed h), del comma 1 del presente articolo, cessano di essere escluse dall'accesso quando costituiscono rispettivamente titoli per l'avviamento al lavoro o la partecipazione a pubblici concorsi.