Art. 3.
                    Durata del divieto di accesso
  1. Le categorie di documenti indicati nell'articolo precedente sono
sottratti all'accesso rispettivamente per il  periodo  sottoindicato,
che  decorre  dalla data del provvedimento che chiude il procedimento
di cui essi fanno parte:
    a) cinque anni;
    b) cinque anni, o finche' perduri il  rapporto  di  lavoro  nella
ipotesi  che  la  richiesta di intervento provenga da un lavoratore o
abbia comunque ad oggetto un rapporto di lavoro;
    c) finche' perduri il rapporto di lavoro, salvo  che  le  notizie
contenute  nei  documenti  di  tale categoria risultino a quella data
sottoposti al segreto istruttorio penale;
    d)  fino  a  quando  sussista  il  titolare  del   diritto   alla
riservatezza;
    e)  cinque  anni, salvo che le notizie contenute nei documenti di
tale  categoria  risultino  a  quella  data  sottoposti  al   segreto
istruttorio penale;
    f)  cinque  anni, salvo che le notizie contenute nei documenti di
tale  categoria  risultino  a  quella  data  sottoposti  al   segreto
istruttorio penale;
    g) finche' e' in vita il titolare del diritto alla riservatezza;
    h) finche' e' in vita il titolare del diritto alla riservatezza.