Art. 5 
 
  1. Le spese per la campagna elettorale di  ciascun  candidato  alle
elezioni regionali in una  lista  provinciale  non  possono  superare
l'importo massimo dato dalla cifra  fissa  pari  a  lire  60  milioni
incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di lire  10  per
ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si
presentano nella  lista  regionale  il  limite  delle  spese  per  la
campagna elettorale e' pari a lire 60  milioni.  Per  coloro  che  si
candidano  in  piu'  liste  provinciali  le  spese  per  la  campagna
elettorale  non  possono  comunque  superare  l'importo   piu'   alto
consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro
che si candidano in una o piu'  circoscrizioni  provinciali  e  nella
lista regionale le spese  per  la  campagna  elettorale  non  possono
comunque superare  l'importo  piu'  alto  consentito  per  una  delle
candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento. 
  2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite  ai
candidati,  ad  eccezione  del  capolista  nella   lista   regionale,
ancorche' sostenute dai partiti di appartenenza o dalle  liste,  sono
computate, ai fini dei limiti di spesa di cui  al  comma  1,  tra  le
spese dei singoli candidati,  eventualmente  pro  quota.  Tali  spese
debbono essere quantificate nella dichiarazione di  cui  all'articolo
2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441. 
  3.  Le  spese  per  la  campagna  elettorale  di  ciascun  partito,
movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui
al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo  di
lire  200  moltiplicato  per  il  numero  complessivo  dei  cittadini
residenti nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha  presentato
proprie liste. 
  4. Alle elezioni dei consigli regionali  delle  regioni  a  statuto
ordinario si applicano le disposizioni di cui  ai  seguenti  articoli
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni: 
a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono
   meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente  di  denaro  proprio
   fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma
   6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera  di
   appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8; 
b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle  Camere  i
   presidenti dei consigli regionali; 
c) articolo 11; 
d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i  Presidenti  delle
   rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma
   2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere  con
   il presidente  del  consiglio  regionale;  comma  4,  intendendosi
   sostituito l'Ufficio  elettorale  circoscrizionale  con  l'Ufficio
   centrale circoscrizionale; 
e) articolo 13; 
f) articolo 14; 
g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di  spesa
   ivi previsti riferiti a quelli di cui  al  comma  1  del  presente
   articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi
   previsti riferiti  a  quelli  di  cui  al  comma  1  del  presente
   articolo; comma 10, intendendosi sostituito  al  Presidente  della
   Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; 
   commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per  contributo  alle  spese
   elettorali quello di cui all'articolo 1 della  legge  18  novembre
   1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16,
   intendendosi per limiti di spesa quelli di  cui  al  comma  3  del
   presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di
   cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659; 
   comma 19, primo periodo. 
  5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge  10
dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa  entro  tre  mesi  dalla
data delle elezioni.