IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
   Visto   il  nuovo  codice  della  strada,  approvato  con  Decreto
Legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  sul Supplemento
ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 114 del 18 maggio 1992 - Serie
generale,  cosi' come modificato dal Decreto legislativo 10 settembre
1993,  n.  360,  pubblicato  sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta
Ufficiale"  n.  217  del  15  settembre  1993 - Serie generale, ed in
particolare l'articolo 75, comma 3., il quale prevede che con decreto
del  Ministro  dei  trasporti  siano stabilite le norme relative alle
procedure di omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi;
   Visto  il  Regolamento  di  esecuzione  e  di attuazione del nuovo
codice  della  strada,  approvato  con  Decreto  del Presidente della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  pubblicato sul Supplemento
ordinario  alla  "Gazzetta  Ufficiale"  n. 303 del 28 dicembre 1992 -
Serie generale;
   Visti  gli articoli 71, comma 3., 72, comma 8., 75, commi 3., 5. e
6.,  76,  commi  6.  e 7., 77, comma 1., e 232 del nuovo codice della
strada, precedentemente citato;
   Visto l'articolo 17, comma 3., della Legge 23 agosto 1988, n. 400,
pubblicata sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 214
del 12 settembre 1988 - Serie generale;
   Vista  la  legge  28  luglio 1993 n. 300 di ratifica ed esecuzione
dell'accordo  sullo Spazio economico europeo con protocollo, allegati
e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di
adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17
marzo  1993,  pubblicato  sul  Supplemento  ordinario  alla "Gazzetta
Ufficiale" n. 191 del 16 agosto 1993 - Serie generale;
   Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 22 settembre 1994;
   Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3., della citata Legge 23 agosto 1988,
n 400, (nota n. 4140 del 5.12.1994);
                         adotta il seguente
                             REGOLAMENTO
                             Articolo 1
                        Campo di applicazione

  1.  Le  norme stabilite nel presente regolamento riguardano le pro-
cedure di omologazione nazionale dei veicoli di cui agli articoli 52,
53,  54, 55, 56 e 59 del Codice della strada, nonche' le procedure di
omologazione  dei  sistemi,  componenti ed entita' tecniche destinati
all'impiego nei suddetti veicoli.
 
          AVVERTENZA
             Per  ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle
          note al presente decreto, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,
          del   regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.