Articolo 10 Notifica delle decisioni e dei ricorsi esperibili Ogni decisione di rifiuto o di ritiro di omologazione, rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita, presa in base alle disposizioni adottate in esecuzione del presente regolamento, e' debitamente motivata. Essa viene notificata all'interessato unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalle legislazioni in vigore e dei relativi termini di esperibilita'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 gennaio 1995 Il Ministro: FIORI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1995 Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 66