Articolo 10
          Notifica delle decisioni e dei ricorsi esperibili

  Ogni  decisione  di rifiuto o di ritiro di omologazione, rifiuto di
   immatricolazione   o  divieto  di  vendita,  presa  in  base  alle
   disposizioni  adottate  in esecuzione del presente regolamento, e'
   debitamente   motivata.   Essa  viene  notificata  all'interessato
   unitamente  all'indicazione  dei  mezzi  di ricorso previsti dalle
   legislazioni in vigore e dei relativi termini di esperibilita'.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
   nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti normativi della Repubblica
   italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
   farlo osservare.
   Roma, 16 gennaio 1995
                                                   Il Ministro: FIORI
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
   Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1995
   Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 66