Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: - codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; - regolamento: il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; - omologazione: l'atto in base al quale un tipo di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica, prodotto in serie, a seguito di accertamenti tecnici effettuati su prototipi, e' riconosciuto conforme ad una o piu' prescrizioni tecniche previste dalla legge; se rilasciato in base a prescrizioni tecniche nazionali esso e' denominato omologazione nazionale; se rilasciato in base a prescrizioni tecniche stabilite da direttive della Comunita' economica europea, o da regolamenti della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, esso e' denominato rispettivamente omologazione CEE o omologazione ECE-ONU; - omologazione in piu' fasi: l'atto in base al quale, a seconda del suo stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato, e' giudicato conforme alle prescrizioni di legge a seguito di accertamenti tecnici effettuati su prototipi; - omologazione temporanea: l'omologazione rilasciata a veicoli che presentino soluzioni costruttive innovative, ammesse a titolo sperimentale in base all'articolo 227 del Regolamento; - omologazione limitata per piccole serie: l'omologazione soggetta a vincoli di produzione, rilasciata a veicoli prodotti in serie limitata; - estensione della omologazione: la procedura in base alla quale si rilascia l'omologazione a veicoli, sistemi, componenti od entita' tecniche che differiscono da un tipo gia' omologato per una o piu' delle caratteristiche essenziali, costruttive e funzionali, definite nelle prescrizioni tecniche in base alle quali la prima omologazione e' stata rilasciata; - veicolo: ogni veicolo a motore o rimorchiato, completo od incompleto, tra quelli definiti agli articoli 52, 53, 54, 55, 56 e 59 del codice della strada; - veicolo base: qualsiasi veicolo incompleto il cui numeri di identificazione sia mantenuto nelle varie fasi del procedimento di omologazione in piu' fasi; - veicolo incompleto: qualsiasi veicolo che, per poter essere conforme a tutte le prescrizioni di omologazione, deve ancora essere completato in almeno una fase successiva; - veicolo completato: il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in piu' fasi e che e' conforme a tutte le prescrizioni di omologazione previste dall'articolo 227 del Regolamento; - tipo di veicolo: i veicoli di una categoria specifica, identici almeno per quanto riguarda la loro denominazione nonche' talune delle caratteristiche costruttive e funzionali specificate nelle Appendici I, II e V, al Titolo III del Regolamento, in quanto applicabili alla categoria nella quale sono classificati. Le caratteristiche che definiscono il tipo di veicolo sono riportate nell'Allegato I; - sistema: qualsiasi installazione del veicolo, come i freni, l'impianto di controllo delle emissioni, la sistemazione interna, ecc., soggetta alle prescrizioni di una norma tecnica particolare; - componente: un dispositivo, quale ad esempio un fanale, soggetto alle prescrizioni di una norma tecnica particolare e destinata a far parte di un veicolo. Il componente puo' essere omologato indipendentemente dal veicolo cui e' destinato, se la norma tecnica particolare lo prevede espressamente; - entita' tecnica: un dispositivo, ad esempio il dispositivo di protezione posteriore, soggetto alle prescrizioni di una norma tecnica particolare e destinato a far parte di un veicolo. Se la norma tecnica particolare lo prevede espressamente, l'entita' tecnica puo' venire omologata separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o piu' tipi determinati di veicoli; - tipo di sistema, componente, entita' tecnica: sistemi, componenti ed entita' tecniche identici per quanto riguarda la loro denominazione nonche' gli aspetti essenziali specificati nelle norme tecniche in base alle quali sono omologati; - costruttore: la persona fisica o giuridica responsabile, verso l'autorita' che rilascia l'omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformita' della produzione; non e' indispensabile che detta persona partecipi direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entita' tecnica soggetta all'omologazione; - autorita' che rilascia l'omologazione: l'autorita' responsabile di tutti gli aspetti della omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente od entita' tecnica; essa rilascia e, se necessario ritira le schede di omologazione, assicura il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati e verifica le disposizioni prese dai costruttori per assicurare la conformita' della produzione; - servizio tecnico: l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove od ispezioni a norma dell'autorita' che rilascia l'omologazione di uno Stato membro della Comunita' economica europea, ovvero aderente all'Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore fatto a Ginevra il 20 marzo 1958, reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, n. 1841. La funzione di servizio tecnico in Italia e' svolta dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, tramite i Centri Prova Autoveicoli da esso dipendenti; - scheda informativa: nel caso di omologazione nazionale: le schede figuranti nell'Allegato III al presente regolamento; nel caso di omologazione CEE di un componente, di un sistema o di una entita' tecnica: le corrispondenti schede figuranti nell'Allegato alla direttiva particolare in base alla quale e' richiesta l'omologazione; - documentazione informativa: l'insieme della documentazione che il costruttore e' tenuto a presentare in allegato alla domanda di omologazione in armonia alle prescrizioni contenute nella norma in base alla quale l'omologazione e' richiesta; - scheda di omologazione: - a - nel caso di omologazione nazionale e' costituita dal certificato di omologazione e dal prospetto descrittivo (DGM 405), che per l'omologazione del veicolo riportera' anche il tipo della punzonatura dei dati di identificazione che saranno impressi su ogni esemplare prodotto nonche' il facsimile della dichiarazione di conformita' e, nel caso di omologazione di componenti od entita' tecniche, il facsimile della marcatura che figurera' su ogni esemplare prodotto; - b - nel caso di omologazione CEE di componenti, sistemi od entita' tecniche, essa sara' conforme al modello riportato in allegato alla direttiva CEE in base alla quale l'omologazione e' stata richiesta; - c - nel caso di omologazione ECE-ONU di componenti, sistemi od entita' tecniche, la scheda di omologazione dovra' essere conforme al "type approval form" ovvero "fiche d'homologation" previsti dal regolamento ECE-ONU applicato; - fascicolo di omologazione: la documentazione informativa piu' tutti i verbali di prova e gli altri documenti che il servizio tecnico o le autorita' competenti di omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle loro funzioni; - indice del fascicolo di omologazione: il documento in cui e' elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile.