Articolo 2
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    -  codice  della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n
285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993,
n. 360;
    -  regolamento:  il regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
    -  omologazione:  l'atto  in  base  al  quale un tipo di veicolo,
sistema,  componente  o entita' tecnica, prodotto in serie, a seguito
di  accertamenti  tecnici  effettuati  su  prototipi, e' riconosciuto
conforme ad una o piu' prescrizioni tecniche previste dalla legge; se
rilasciato   in  base  a  prescrizioni  tecniche  nazionali  esso  e'
denominato   omologazione   nazionale;   se   rilasciato  in  base  a
prescrizioni   tecniche   stabilite   da  direttive  della  Comunita'
economica  europea,  o da regolamenti della Commissione economica per
l'Europa  dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, esso e' denominato
rispettivamente omologazione CEE o omologazione ECE-ONU;
    -  omologazione  in piu' fasi: l'atto in base al quale, a seconda
del  suo  stato  di  completamento,  un  tipo di veicolo incompleto o
completato,  e'  giudicato  conforme  alle  prescrizioni  di  legge a
seguito di accertamenti tecnici effettuati su prototipi;
    -  omologazione  temporanea:  l'omologazione rilasciata a veicoli
che  presentino  soluzioni  costruttive  innovative, ammesse a titolo
sperimentale in base all'articolo 227 del Regolamento;
    -   omologazione   limitata  per  piccole  serie:  l'omologazione
soggetta  a  vincoli  di produzione, rilasciata a veicoli prodotti in
serie limitata;
    -  estensione della omologazione: la procedura in base alla quale
si  rilascia l'omologazione a veicoli, sistemi, componenti od entita'
tecniche  che  differiscono  da un tipo gia' omologato per una o piu'
delle  caratteristiche essenziali, costruttive e funzionali, definite
nelle  prescrizioni tecniche in base alle quali la prima omologazione
e' stata rilasciata;
    -  veicolo:  ogni  veicolo  a  motore  o rimorchiato, completo od
incompleto, tra quelli definiti agli articoli 52, 53, 54, 55, 56 e 59
del codice della strada;
    -  veicolo  base:  qualsiasi  veicolo incompleto il cui numeri di
identificazione  sia  mantenuto  nelle varie fasi del procedimento di
omologazione in piu' fasi;
    -  veicolo  incompleto:  qualsiasi  veicolo che, per poter essere
conforme  a tutte le prescrizioni di omologazione, deve ancora essere
completato in almeno una fase successiva;
    -  veicolo completato: il veicolo che risulta dal procedimento di
omologazione  in  piu' fasi e che e' conforme a tutte le prescrizioni
di omologazione previste dall'articolo 227 del Regolamento;
    - tipo di veicolo: i veicoli di una categoria specifica, identici
almeno per quanto riguarda la loro denominazione nonche' talune delle
caratteristiche  costruttive e funzionali specificate nelle Appendici
I,  II e V, al Titolo III del Regolamento, in quanto applicabili alla
categoria  nella  quale  sono  classificati.  Le  caratteristiche che
definiscono il tipo di veicolo sono riportate nell'Allegato I;
    -  sistema:  qualsiasi  installazione  del veicolo, come i freni,
l'impianto  di  controllo  delle  emissioni, la sistemazione interna,
ecc., soggetta alle prescrizioni di una norma tecnica particolare;
    -  componente:  un  dispositivo,  quale  ad  esempio  un  fanale,
soggetto  alle  prescrizioni  di  una  norma  tecnica  particolare  e
destinata  a  far  parte  di  un  veicolo.  Il componente puo' essere
omologato indipendentemente dal veicolo cui e' destinato, se la norma
tecnica particolare lo prevede espressamente;
    -  entita'  tecnica: un dispositivo, ad esempio il dispositivo di
protezione  posteriore,  soggetto  alle  prescrizioni  di  una  norma
tecnica  particolare  e  destinato  a  far parte di un veicolo. Se la
norma tecnica particolare lo prevede espressamente, l'entita' tecnica
puo'  venire omologata separatamente, ma soltanto in relazione ad uno
o piu' tipi determinati di veicoli;
    -   tipo   di  sistema,  componente,  entita'  tecnica:  sistemi,
componenti  ed  entita' tecniche identici per quanto riguarda la loro
denominazione  nonche' gli aspetti essenziali specificati nelle norme
tecniche in base alle quali sono omologati;
    -  costruttore: la persona fisica o giuridica responsabile, verso
l'autorita'  che  rilascia  l'omologazione,  di tutti gli aspetti del
procedimento  di  omologazione  e della conformita' della produzione;
non  e'  indispensabile  che  detta  persona partecipi direttamente a
tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente
o dell'entita' tecnica soggetta all'omologazione;
    - autorita' che rilascia l'omologazione: l'autorita' responsabile
di  tutti  gli  aspetti  della  omologazione  di  un tipo di veicolo,
sistema,   componente   od  entita'  tecnica;  essa  rilascia  e,  se
necessario ritira le schede di omologazione, assicura il collegamento
con  i  propri  omologhi degli altri Stati e verifica le disposizioni
prese dai costruttori per assicurare la conformita' della produzione;
    -   servizio   tecnico:   l'organismo  o  l'ente  designato  come
laboratorio  di  prova per l'esecuzione di prove od ispezioni a norma
dell'autorita'  che rilascia l'omologazione di uno Stato membro della
Comunita'    economica    europea,    ovvero   aderente   all'Accordo
internazionale   relativo  all'adozione  di  condizioni  uniformi  di
omologazione  ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli
accessori  e  parti  di  veicoli a motore fatto a Ginevra il 20 marzo
1958,  reso  esecutivo  in  Italia  con  decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1961, n. 1841. La funzione di servizio tecnico
in Italia e' svolta dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione -
Direzione  Generale  della  Motorizzazione  Civile e dei Trasporti in
Concessione, tramite i Centri Prova Autoveicoli da esso dipendenti;
    -  scheda  informativa:  nel  caso  di omologazione nazionale: le
schede  figuranti nell'Allegato III al presente regolamento; nel caso
di  omologazione CEE di un componente, di un sistema o di una entita'
tecnica: le corrispondenti schede figuranti nell'Allegato alla
    direttiva   particolare   in   base   alla   quale  e'  richiesta
   l'omologazione;
- documentazione  informativa:  l'insieme della documentazione che il
   costruttore  e'  tenuto  a  presentare in allegato alla domanda di
   omologazione in armonia alle prescrizioni contenute nella norma in
   base alla quale l'omologazione e' richiesta;
    - scheda di omologazione:
    -  a  -  nel  caso  di  omologazione  nazionale e' costituita dal
   certificato di omologazione e dal prospetto descrittivo (DGM 405),
   che  per l'omologazione del veicolo riportera' anche il tipo della
   punzonatura  dei  dati  di identificazione che saranno impressi su
   ogni  esemplare  prodotto nonche' il facsimile della dichiarazione
   di  conformita'  e,  nel  caso  di  omologazione  di componenti od
   entita'  tecniche,  il  facsimile della marcatura che figurera' su
   ogni esemplare prodotto;
    -  b  -  nel  caso  di omologazione CEE di componenti, sistemi od
   entita'  tecniche,  essa  sara'  conforme  al modello riportato in
   allegato  alla  direttiva CEE in base alla quale l'omologazione e'
   stata richiesta;
    -  c - nel caso di omologazione ECE-ONU di componenti, sistemi od
   entita' tecniche, la scheda di omologazione dovra' essere conforme
   al "type approval form" ovvero "fiche d'homologation" previsti dal
   regolamento ECE-ONU applicato;
    -  fascicolo  di omologazione: la documentazione informativa piu'
   tutti  i  verbali  di  prova e gli altri documenti che il servizio
   tecnico  o  le autorita' competenti di omologazione hanno aggiunto
   alla  documentazione  informativa  nello  svolgimento  delle  loro
   funzioni;
    -  indice  del  fascicolo di omologazione: il documento in cui e'
   elencato    il    contenuto   del   fascicolo   di   omologazione,
   opportunamente  numerato  o contrassegnato in modo che ogni pagina
   sia chiaramente identificabile.