Articolo 3
                             Competenze

  1. Autorita' competenti al rilascio delle omologazioni.
    -  L'autorita'  competente  al  rilascio  delle  omologazioni dei
   componenti,  dei  veicoli di massa complessiva fino a 3,5 ton, dei
   loro sistemi e delle entita' tecniche ad essi destinate e' il:
             MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
                     DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
                IV DIREZIONE CENTRALE - Divisione 41
    -  L'autorita'  competente  al  rilascio  delle  omologazioni dei
   veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 ton, dei loro sistemi
   e delle entita' tecniche ad esse destinate e' il:
             MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
                     DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
                IV DIREZIONE CENTRALE - Divisione 42
  2.  Servizi  tecnici responsabili dell'effettuazione delle prove di
   omologazione. Competenti all'effettuazione delle verifiche e prove
   di  omologazione sono i Centri Prova del Ministero dei Trasporti e
   della  Navigazione.  Esistono  due  ordini  di  competenze: quella
   territoriale e quella per discipline tecniche. Nell'Allegato IX al
   presente  regolamento  sono  elencati i Centri Prova del Ministero
   dei  Trasporti  e  della  Navigazione  con  la  indicazione  della
   competenza  territoriale,  mentre  le  competenze  per  discipline
   tecniche  sono  compendiate  nella  tabella figurante nello stesso
   allegato.
  3. Nel quadro delle competenze sopra definite, per la presentazione
   delle domande di omologazione, si osservano le seguenti regole:
    a  -  omologazione  dei  veicoli  sistemi  ed entita' tecniche Le
   domande  di  omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
   vanno  presentate  dai  costruttori  al  Centro  Prove Autoveicoli
   competente  per  territorio.  In  tal  caso:  -  per i costruttori
   nazionali  si  fa riferimento all'ubicazione dello stabilimento di
   produzione  nel  quale  avviene  l'assemblaggio del veicolo finito
   nello  stato  in  cui viene presentato alle prove di omologazione.
   Nel  caso  in  cui l'assemblaggio del veicolo finito avvenga nello
   stesso   tempo   in  piu'  impianti  di  produzione  dello  stesso
   costruttore  ricadenti  nella  giurisdizione  territoriale di piu'
   Centri  Prova,  il costruttore puo' scegliere uno dei Centri Prova
   competenti  per territorio, previa autorizzazione del Ministero; -
   per  i  costruttori  esteri  si fa riferimento, nel caso in cui il
   costruttore  abbia  una rappresentanza legale in Italia, al Centro
   Prove   Autoveicoli   nella   cui   competenza  territoriale  tale
   rappresentanza  e'  ubicata.  Il  costruttore  estero  che intenda
   procedere   direttamente   all'omologazione   in   Italia,  dovra'
   inoltrare domanda alla competente divisione del Ministero e questa
   provvedera'  a  designare  il  Centro Prove Autoveicoli incaricato
   dell'istruzione della pratica e dell'effettuazione delle prove.
    b  -  omologazione  dei  componenti  In  tale  caso,  prevale  la
   competenza per disciplina tecnica.
  4.   Deroghe  alla  competenza  territoriale  Il  costruttore,  con
   motivata domanda da inoltrare al Ministero tramite il Centro Prova
   Autoveicoli   territorialmente   competente,   puo'   chiedere  di
   presentare le domande di omologazione presso un altro Centro Prove
   Autoveicoli.  Il  Ministero  adottera'  le proprie determinazioni,
   dandone comunicazione ai Centri Prove Autoveicoli interessati.