Articolo 3 Competenze 1. Autorita' competenti al rilascio delle omologazioni. - L'autorita' competente al rilascio delle omologazioni dei componenti, dei veicoli di massa complessiva fino a 3,5 ton, dei loro sistemi e delle entita' tecniche ad essi destinate e' il: MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV DIREZIONE CENTRALE - Divisione 41 - L'autorita' competente al rilascio delle omologazioni dei veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 ton, dei loro sistemi e delle entita' tecniche ad esse destinate e' il: MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV DIREZIONE CENTRALE - Divisione 42 2. Servizi tecnici responsabili dell'effettuazione delle prove di omologazione. Competenti all'effettuazione delle verifiche e prove di omologazione sono i Centri Prova del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Esistono due ordini di competenze: quella territoriale e quella per discipline tecniche. Nell'Allegato IX al presente regolamento sono elencati i Centri Prova del Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la indicazione della competenza territoriale, mentre le competenze per discipline tecniche sono compendiate nella tabella figurante nello stesso allegato. 3. Nel quadro delle competenze sopra definite, per la presentazione delle domande di omologazione, si osservano le seguenti regole: a - omologazione dei veicoli sistemi ed entita' tecniche Le domande di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vanno presentate dai costruttori al Centro Prove Autoveicoli competente per territorio. In tal caso: - per i costruttori nazionali si fa riferimento all'ubicazione dello stabilimento di produzione nel quale avviene l'assemblaggio del veicolo finito nello stato in cui viene presentato alle prove di omologazione. Nel caso in cui l'assemblaggio del veicolo finito avvenga nello stesso tempo in piu' impianti di produzione dello stesso costruttore ricadenti nella giurisdizione territoriale di piu' Centri Prova, il costruttore puo' scegliere uno dei Centri Prova competenti per territorio, previa autorizzazione del Ministero; - per i costruttori esteri si fa riferimento, nel caso in cui il costruttore abbia una rappresentanza legale in Italia, al Centro Prove Autoveicoli nella cui competenza territoriale tale rappresentanza e' ubicata. Il costruttore estero che intenda procedere direttamente all'omologazione in Italia, dovra' inoltrare domanda alla competente divisione del Ministero e questa provvedera' a designare il Centro Prove Autoveicoli incaricato dell'istruzione della pratica e dell'effettuazione delle prove. b - omologazione dei componenti In tale caso, prevale la competenza per disciplina tecnica. 4. Deroghe alla competenza territoriale Il costruttore, con motivata domanda da inoltrare al Ministero tramite il Centro Prova Autoveicoli territorialmente competente, puo' chiedere di presentare le domande di omologazione presso un altro Centro Prove Autoveicoli. Il Ministero adottera' le proprie determinazioni, dandone comunicazione ai Centri Prove Autoveicoli interessati.