Articolo 5 Verifiche, prove e verbalizzazioni 1. Effettuata l'istruttoria della domanda, nonche' la valutazione iniziale afferente alla conformita' di produzione di cui al successivo articolo 9, il Centro Prova Autoveicoli effettua le verifiche e prove richieste, secondo le metodologie previste dalle norme tecniche in base alle quali l'omologazione e' stata richiesta. 2. Il costruttore di veicoli, componenti, sistemi od entita' tecniche assiste alle prove con un proprio rappresentante, mettendo a disposizione del Centro Prova Autoveicoli il numero di prototipi di veicoli, componenti, sistemi od entita' tecniche specificato dalle norme tecniche in base alle quali l'omologazione e' stata richiesta, nonche' il personale e le attrezzature eventualmente necessarie. Nel caso di omologazione di componenti, la presenza del rappresentante del costruttore e' facoltativa. 3. Completate le verifiche e prove di omologazione dovra' essere redatto verbale, in triplice copia, di cui due in bollo, completo della bozza di DGM 405 che ne costituisce parte integrante. 4. Nel caso di omologazione del tipo di veicolo, il relativo verbale (base) sara' compilato riportando l'esito delle singole verifiche e prove eseguite secondo le gia' esistenti norme nazionali nonche' i numeri delle omologazioni parziali CEE o ECE-ONU risultanti dalle schede di omologazione allegate al fascicolo informativo, ovvero i numeri dei verbali parziali che verranno compilati a parte, relativi alle prescrizioni tecniche delle singole direttive comunitarie o regolamenti ECE-ONU applicati. Nel caso in cui si faccia ricorso alle schede di omologazione precedentemente ottenute, sul verbale base dovra' essere esplicitamente annotato che la scheda concerne il tipo di veicolo oggetto dell'omologazione nazionale verbalizzata. Le indicazioni relative alle omologazione parziali CEE o ECE-ONU, ed i riferimenti alle specifiche norme applicate: numero della direttiva e dell'ultima direttiva di emendamento, o nel caso di regolamento ECE-ONU, numero del regolamento, completo dei riferimenti alla serie di emendamenti e supplementi, verra' compendiato in una tabella allegata al verbale base. 5. Nel caso di verbalizzazioni di prove effettuate su veicoli nell'ambito di una procedura a piu' fasi, nel verbale base delle fasi successive alla prima, dovra' essere verbalizzata anche la verifica della conformita' del veicolo alle prescrizioni e vincoli contenuti nella scheda di omologazione della fase precedente. 6. La scheda di omologazione del tipo di un veicolo nonche' le schede di omologazione dei componenti, sistemi od entita' tecniche afferenti ad omologazioni rilasciate in base a norme nazionali, constano del certificato di omologazione riprodotto nell'Allegato IV e del DGM 405 redatti nella consueta forma. 7. Nei modelli DGM 405, redatti nell'ambito di una procedura di omologazione in piu' fasi, dovranno essere annotati anche i vincoli e le prescrizioni da rispettare in sede di completamento del veicolo. 8. Le schede tecniche relative ad omologazioni di sistemi, componenti od entita' tecniche rilasciate in base a direttive CEE o regolamenti ECE-ONU, dovranno essere redatte in conformita' al modello figurante nella norma tecnica applicata. Qualora il componente o l'entita' tecnica da omologare svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, e per questa ragione la conformita' ad una o piu' prescrizioni puo' essere verificata soltanto quando il componente o l'entita' tecnica da omologare funzionano in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali, la portata dell'omologazione del componente o dell'entita' tecnica dovra' essere limitata di conseguenza. La scheda di omologazione di un componente o di una entita' tecnica indica in tal caso le eventuali restrizioni di utilizzazione e le eventuali condizioni di montaggio. I rispetto delle suddette restrizioni e prescrizioni e' verificato al momento dell'omologazione del veicolo. 9. Per l'ulteriore corso della pratica di omologazione il Centro Prove Autoveicoli dovra' trasmettere, entro due settimane dalla data di completamento e firma dei verbali delle visite e prove afferenti il programma di omologazione concordato, alla competente Divisione della IV Direzione Centrale del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C., il fascicolo di omologazione costituito dai seguenti documenti: a - rapporto relativo alla possibilita' di procedere alla omologazione richiesta; esso puo' essere contenuto nella lettera di trasmissione; b - originale della domanda di omologazione, che, nel caso di omologazione del tipo di un veicolo, dovra' essere completata con gli originali delle varie domande delle omologazioni parziali, ove richieste dal costruttore; c - schede informative compilate ai sensi degli articoli 3 e 4, qualora il caso ricorra, integrate dalla documentazione informativa e dalla relazione di calcolo delle strutture resistenti (due copie di cui una in bollo); d - verbali delle verifiche e prove (una copia in bollo); e - schede di omologazione: tre copie; nel caso di omologazione nazionale il DGM 405 facente parte integrante della scheda di omologazione dovra' essere vistato dal funzionario tecnico che ha proceduto ai relativi accertamenti tecnici. Nel caso di schede di omologazione relative ad omologazioni parziali ECE-ONU, oltre alle tre copie vistate, saranno trasmesse anche le copie necessarie per l'inoltro ai Paesi membri aderenti al Accordo di Ginevra del 1958 che le richiedono, complete dei verbali di prova se cosi' previsto dalla norma tecnica in base alla quale l'omologazione e' stata accordata. Contestualmente il Centro Prove Autoveicoli inviera' direttamente al costruttore o alla sua rappresentanza legale (in caso di domanda presentata per conto di costruttori non aventi sede nel territorio della CEE) una copia in bollo dei verbali delle verifiche e delle prove effettuate. 10. La competente divisione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C., accertata la regolarita' tecnica ed amministrativa del fascicolo: a - assegna il numero di omologazione che: - nel caso di omologazione di un veicolo ovvero nel caso di omologazione di un sistema, componente od entita' tecnica rilasciata in base a norme nazionali sara' conforme alle prescrizioni figuranti nell'Allegato V/a; - nel caso di omologazioni rilasciate secondo direttive CEE sara' conforme alle prescrizioni figuranti nell'Allegato V/b; - nel caso di omologazioni rilasciate secondo un regolamento ECE-ONU sara' conforme alle prescrizioni figuranti nel regolamento in base al quale l'omologazione viene rilasciata; b - emette la scheda di omologazione provvista del relativo numero di omologazione, autorizzando nel caso omologazioni di veicoli, ovvero nel caso di omologazioni di componenti, sistemi od entita' tecniche rilasciate in base a norma nazionale, la stampa del modello DGM 405 che ne costituisce parte integrante; c - redige, nel caso di omologazioni di veicoli, il facsimile della carta di circolazione per veicoli omologati, inserendo nella banca del Centro Elaborazione Dati del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. i dati tecnici necessari per l'elaborazione delle carte di circolazione; d - trasmette: - al costruttore una copia del facsimile della carta di circolazione nonche' la bozza del DGM 405 vistata per l'autorizzazione alla stampa e copia delle omologazioni parziali CEE e/o ECE/ONU, copia della scheda di omologazione CEE e/o ECE/ONU, originale del certificato di omologazione in bollo, copia della documentazione informativa ove ricorra; - al Centro Prove Autoveicoli, copia della documentazione trasmessa al costruttore, integrata dall'originale del certificato di omologazione in bollo, nonche' della scheda e della documentazione informativa, anch'esse in bollo, perche' siano consegnate al costruttore dopo aver accertato la corrispondenza alla bozza vistata dei DGM 405 stampati; - agli Stati parti contraenti dell'Accordo di Ginevra del 1958, che ne hanno fatto formale richiesta, copia della scheda di omologazione. Per quanto attiene gli Stati membri della Cee, la competente Divisione invia, su base mensile, l'elenco contenente le menzioni in- dicate nell'Allegato VI delle omologazioni a norme CEE di sistemi, componenti o entita' tecniche rilasciate, rifiutate o ritirate nel corso dello stesso mese; inoltre, su richiesta dell'autorita' che rilascia l'omologazione di un altro Stato membro, essa invia immediatamente copia delle schede di omologazione dei sistemi, componenti o entita' tecniche e/o il fascicolo di omologazione relativo a ciascun sistema, componente o entita' tecnica per i quali ha rilasciato, rifiutato o ritirato l'omologazione. Il richiedente l'omologazione nazionale provvedera' alla stampa del modello DGM 405, ricevuto in bozza, che fara' pervenire entro quarantacinque giorni, franco domicilio, al Centro Prove Autoveicoli, che ha istruito la pratica di omologazione, nel numero di cinquecento esemplari, di cui tre regolarmente bollati. Il Centro Prove Autoveicoli a sua volta, controllata la conformita' della stampa del modello DGM 405 al modello vistato, provvedera' immediatamente, servendosi dell'eventuale collaborazione del richiedente l'omologazione, a trasmetterlo alla competente Divisione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. (trenta copie), nonche' agli uffici Provinciali della Direzione Generale M.C.T.C.. Al richiedente l'omologazione verranno restituiti i tre esemplati bollati, timbrati con il timbro d'ufficio, piu' le copie in bollo della scheda informativa e della documentazione informativa.