Articolo 5
                 Verifiche, prove e verbalizzazioni

  1.  Effettuata  l'istruttoria della domanda, nonche' la valutazione
   iniziale  afferente  alla  conformita'  di  produzione  di  cui al
   successivo  articolo  9,  il  Centro Prova Autoveicoli effettua le
   verifiche e prove richieste, secondo le metodologie previste dalle
   norme   tecniche  in  base  alle  quali  l'omologazione  e'  stata
   richiesta.
  2.  Il  costruttore  di  veicoli,  componenti,  sistemi  od entita'
   tecniche   assiste  alle  prove  con  un  proprio  rappresentante,
   mettendo  a disposizione del Centro Prova Autoveicoli il numero di
   prototipi  di  veicoli,  componenti,  sistemi  od entita' tecniche
   specificato dalle norme tecniche in base alle quali l'omologazione
   e'  stata  richiesta,  nonche'  il  personale  e  le  attrezzature
   eventualmente  necessarie. Nel caso di omologazione di componenti,
   la presenza del rappresentante del costruttore e' facoltativa.
  3.  Completate  le  verifiche e prove di omologazione dovra' essere
   redatto  verbale, in triplice copia, di cui due in bollo, completo
   della bozza di DGM 405 che ne costituisce parte integrante.
  4.  Nel  caso  di  omologazione  del  tipo  di veicolo, il relativo
   verbale  (base)  sara'  compilato riportando l'esito delle singole
   verifiche  e  prove  eseguite  secondo  le  gia'  esistenti  norme
   nazionali  nonche'  i  numeri  delle  omologazioni  parziali CEE o
   ECE-ONU  risultanti  dalle  schede  di  omologazione  allegate  al
   fascicolo  informativo,  ovvero  i numeri dei verbali parziali che
   verranno  compilati  a  parte, relativi alle prescrizioni tecniche
   delle   singole   direttive   comunitarie  o  regolamenti  ECE-ONU
   applicati.  Nel  caso  in  cui  si  faccia  ricorso alle schede di
   omologazione  precedentemente  ottenute,  sul  verbale base dovra'
   essere  esplicitamente  annotato che la scheda concerne il tipo di
   veicolo   oggetto  dell'omologazione  nazionale  verbalizzata.  Le
   indicazioni  relative alle omologazione parziali CEE o ECE-ONU, ed
   i  riferimenti  alle  specifiche  norme  applicate:  numero  della
   direttiva  e  dell'ultima  direttiva di emendamento, o nel caso di
   regolamento   ECE-ONU,   numero   del  regolamento,  completo  dei
   riferimenti  alla  serie  di  emendamenti  e  supplementi,  verra'
   compendiato in una tabella allegata al verbale base.
  5.  Nel  caso  di  verbalizzazioni  di  prove effettuate su veicoli
   nell'ambito  di  una procedura a piu' fasi, nel verbale base delle
   fasi  successive  alla  prima, dovra' essere verbalizzata anche la
   verifica della conformita' del veicolo alle prescrizioni e vincoli
   contenuti nella scheda di omologazione della fase precedente.
  6.  La  scheda  di  omologazione  del tipo di un veicolo nonche' le
   schede di omologazione dei componenti, sistemi od entita' tecniche
   afferenti  ad  omologazioni  rilasciate in base a norme nazionali,
   constano  del certificato di omologazione riprodotto nell'Allegato
   IV e del DGM 405 redatti nella consueta forma.
  7.  Nei  modelli  DGM  405, redatti nell'ambito di una procedura di
   omologazione  in  piu'  fasi,  dovranno  essere  annotati  anche i
   vincoli  e  le prescrizioni da rispettare in sede di completamento
   del veicolo.
  8.   Le  schede  tecniche  relative  ad  omologazioni  di  sistemi,
   componenti  od entita' tecniche rilasciate in base a direttive CEE
   o  regolamenti  ECE-ONU, dovranno essere redatte in conformita' al
   modello  figurante  nella  norma  tecnica  applicata.  Qualora  il
   componente  o  l'entita'  tecnica  da  omologare svolge la propria
   funzione  o  presenta  una  particolare caratteristica soltanto in
   connessione  con  altri elementi del veicolo, e per questa ragione
   la  conformita'  ad una o piu' prescrizioni puo' essere verificata
   soltanto  quando  il  componente  o l'entita' tecnica da omologare
   funzionano in connessione con altri elementi del veicolo, simulati
   o   reali,   la   portata   dell'omologazione   del  componente  o
   dell'entita'  tecnica  dovra'  essere  limitata di conseguenza. La
   scheda  di  omologazione di un componente o di una entita' tecnica
   indica  in tal caso le eventuali restrizioni di utilizzazione e le
   eventuali  condizioni  di  montaggio.  I  rispetto  delle suddette
   restrizioni    e    prescrizioni    e'   verificato   al   momento
   dell'omologazione del veicolo.
  9.  Per  l'ulteriore  corso della pratica di omologazione il Centro
   Prove  Autoveicoli  dovra'  trasmettere, entro due settimane dalla
   data  di  completamento  e  firma dei verbali delle visite e prove
   afferenti il programma di omologazione concordato, alla competente
   Divisione  della IV Direzione Centrale del Ministero dei Trasporti
   e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C., il fascicolo di
   omologazione costituito dai seguenti documenti:
   a   -  rapporto  relativo  alla  possibilita'  di  procedere  alla
   omologazione  richiesta;  esso puo' essere contenuto nella lettera
   di trasmissione;
   b  -  originale  della  domanda  di omologazione, che, nel caso di
   omologazione  del tipo di un veicolo, dovra' essere completata con
   gli originali delle varie domande delle omologazioni parziali, ove
   richieste dal costruttore;
   c  -  schede  informative compilate ai sensi degli articoli 3 e 4,
   qualora   il   caso   ricorra,   integrate   dalla  documentazione
   informativa   e   dalla   relazione  di  calcolo  delle  strutture
   resistenti (due copie di cui una in bollo);
   d - verbali delle verifiche e prove (una copia in bollo);
   e  -  schede  di omologazione: tre copie; nel caso di omologazione
   nazionale  il  DGM  405  facente  parte integrante della scheda di
   omologazione  dovra' essere vistato dal funzionario tecnico che ha
   proceduto  ai relativi accertamenti tecnici. Nel caso di schede di
   omologazione relative ad omologazioni parziali ECE-ONU, oltre alle
   tre copie vistate, saranno trasmesse anche le copie necessarie per
   l'inoltro  ai Paesi membri aderenti al Accordo di Ginevra del 1958
   che le richiedono, complete dei verbali di prova se cosi' previsto
   dalla  norma  tecnica  in  base alla quale l'omologazione e' stata
   accordata.  Contestualmente  il  Centro Prove Autoveicoli inviera'
   direttamente  al  costruttore o alla sua rappresentanza legale (in
   caso  di  domanda  presentata  per conto di costruttori non aventi
   sede  nel  territorio  della  CEE)  una copia in bollo dei verbali
   delle verifiche e delle prove effettuate.
  10.  La  competente  divisione  del Ministero dei Trasporti e della
   Navigazione   -   Direzione   Generale   M.C.T.C.,   accertata  la
   regolarita' tecnica ed amministrativa del fascicolo:
   a - assegna il numero di omologazione che:
    -  nel  caso  di  omologazione  di  un veicolo ovvero nel caso di
   omologazione   di   un  sistema,  componente  od  entita'  tecnica
   rilasciata   in   base  a  norme  nazionali  sara'  conforme  alle
   prescrizioni figuranti nell'Allegato V/a;
    - nel caso di omologazioni rilasciate secondo direttive CEE sara'
   conforme alle prescrizioni figuranti nell'Allegato V/b;
    -  nel  caso  di  omologazioni  rilasciate secondo un regolamento
   ECE-ONU sara' conforme alle prescrizioni figuranti nel regolamento
   in base al quale l'omologazione viene rilasciata;
   b - emette la scheda di omologazione provvista del relativo numero
   di  omologazione,  autorizzando  nel caso omologazioni di veicoli,
   ovvero  nel caso di omologazioni di componenti, sistemi od entita'
   tecniche  rilasciate  in  base  a  norma  nazionale, la stampa del
   modello DGM 405 che ne costituisce parte integrante;
   c  -  redige,  nel  caso  di omologazioni di veicoli, il facsimile
   della carta di circolazione per veicoli omologati, inserendo nella
   banca  del  Centro Elaborazione Dati del Ministero dei Trasporti e
   della  Navigazione  -  Direzione  Generale M.C.T.C. i dati tecnici
   necessari per l'elaborazione delle carte di circolazione;
   d - trasmette:
    -   al  costruttore  una  copia  del  facsimile  della  carta  di
   circolazione   nonche'   la   bozza   del   DGM  405  vistata  per
   l'autorizzazione  alla  stampa e copia delle omologazioni parziali
   CEE  e/o  ECE/ONU,  copia  della  scheda  di  omologazione CEE e/o
   ECE/ONU, originale del certificato di omologazione in bollo, copia
   della documentazione informativa ove ricorra;
    -   al  Centro  Prove  Autoveicoli,  copia  della  documentazione
   trasmessa al costruttore, integrata dall'originale del certificato
   di   omologazione   in   bollo,   nonche'  della  scheda  e  della
   documentazione  informativa,  anch'esse  in  bollo,  perche' siano
   consegnate  al  costruttore  dopo aver accertato la corrispondenza
   alla bozza vistata dei DGM 405 stampati;
    -  agli  Stati parti contraenti dell'Accordo di Ginevra del 1958,
   che  ne  hanno  fatto  formale  richiesta,  copia  della scheda di
   omologazione.  Per  quanto  attiene gli Stati membri della Cee, la
   competente  Divisione  invia, su base mensile, l'elenco contenente
   le menzioni in- dicate nell'Allegato VI delle omologazioni a norme
   CEE   di   sistemi,  componenti  o  entita'  tecniche  rilasciate,
   rifiutate  o  ritirate  nel  corso  dello stesso mese; inoltre, su
   richiesta  dell'autorita'  che rilascia l'omologazione di un altro
   Stato  membro,  essa  invia  immediatamente  copia delle schede di
   omologazione  dei  sistemi,  componenti  o entita' tecniche e/o il
   fascicolo di omologazione relativo a ciascun sistema, componente o
   entita'  tecnica  per  i quali ha rilasciato, rifiutato o ritirato
   l'omologazione.    Il    richiedente    l'omologazione   nazionale
   provvedera'  alla  stampa  del modello DGM 405, ricevuto in bozza,
   che fara' pervenire entro quarantacinque giorni, franco domicilio,
   al  Centro  Prove  Autoveicoli,  che  ha  istruito  la  pratica di
   omologazione,  nel  numero  di  cinquecento  esemplari, di cui tre
   regolarmente  bollati.  Il  Centro  Prove Autoveicoli a sua volta,
   controllata  la  conformita'  della  stampa del modello DGM 405 al
   modello    vistato,    provvedera'    immediatamente,   servendosi
   dell'eventuale  collaborazione  del  richiedente l'omologazione, a
   trasmetterlo alla competente Divisione del Ministero dei Trasporti
   e  della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. (trenta copie),
   nonche' agli uffici Provinciali della Direzione Generale M.C.T.C..
   Al  richiedente l'omologazione verranno restituiti i tre esemplati
   bollati,  timbrati con il timbro d'ufficio, piu' le copie in bollo
   della scheda informativa e della documentazione informativa.