Articolo 6
       Modifiche e cessazioni di validita' delle omologazioni

  1.  Il  Ministero  dei  Trasporti  e  della Navigazione - Direzione
   Generale  M.C.T.C.,  in  base  alle  norme  comunitarie e a quelle
   ECE-ONU,   puo'   modificare   solamente   omologazioni   da  esso
   rilasciate.
  2.  Il costruttore che introduca in un tipo di veicolo, componente,
   sistema  od  entita'  tecnica  di tipo omologato dal Ministero dei
   Trasporti  e  della  Navigazione  -  Direzione  Generale M.C.T.C.,
   modifiche che riguardino le caratteristiche tecniche contenute nel
   fascicolo di omologazione, e' tenuto ad inoltrare al Ministero dei
   Trasporti  e  della  Navigazione  -  Direzione  Generale M.C.T.C.,
   tramite   il   Centro   Prove   Autoveicoli   che   ha   proceduto
   all'istruttoria    dell'omologazione    originaria,   domanda   di
   aggiornamento  del  fascicolo  di  omologazione.  Il  Centro Prove
   eseguira' gli accertamenti e le eventuali verifiche e ne riferira'
   alla   competente  divisione  esprimendo  la  propria  valutazione
   tecnica.
  3.  Nel  caso  di  omologazione  nazionale di veicoli, le modifiche
   introdotte  per  diversificare o aggiornare la produzione del tipo
   omologato danno luogo a:
   a   -  Serie  del  tipo  omologato  non  differenziate  da  quella
   precedente. Cio' avviene particolarmente in occasione di richieste
   di  adozione  di  parti  montabili  in  alternativa,  anche  se in
   conseguenza i veicoli sono soggetti a prove.
   b  -  Nuova serie del tipo omologato. E' la procedura in base alla
   quale  l'omologazione del tipo viene riconosciuta valida per altri
   veicoli prodotti in serie che differiscono dal tipo omologato solo
   per  le  caratteristiche costruttive non essenziali. Le differenti
   serie  del  tipo omologato sono contraddistinte da apposito codice
   alfanumerico. Una nuova serie che si sostituisce ad una precedente
   puo'  essere  indicata  facendo  riferimento al numero di telaio a
   partire dal quale la stessa inizia.
   c  -  Estensione  dell'omologazione.  E' la procedura in base alla
   quale  si  rilascia l'omologazione del tipo ai veicoli prodotti in
   serie  che  differiscono  da un tipo gia' omologato per una o piu'
   caratteristiche costruttive essenziali.
   d  -  Nuova  omologazione.  Nel  caso  in  cui  le modifiche siano
   strutturali  e  di  entita'  tale  da configurare un nuovo tipo di
   veicolo,  si fara' luogo al rilascio di una nuova omologazione del
   tipo.
  4.  Nel  caso  di  omologazione  di  sistemi, componenti od entita'
   tecniche,  il  Ministero  dei  Trasporti  e  della  Navigazione  -
   Direzione  Generale  M.C.T.C.  rilascia,  se necessario, le pagine
   modificate nel fascicolo di omologazione, contrassegnando ciascuna
   pagina  modificata in modo che risulti chiaramente la natura della
   modifica e la data della nuova pubblicazione. In occasione di ogni
   modifica provvede a modificare conseguentemente anche l'indice del
   fascicolo  di  omologazione (allegato alla scheda di omologazione)
   in  modo da indicare le date delle ultime pagine modificate. Oltre
   a  quanto  sopra  indicato,  laddove siano mutati i dati contenuti
   nella   scheda  di  omologazione  originaria  o  siano  mutate  le
   prescrizioni  contenute  nella  norma  tecnica, in base alla quale
   l'omologazione  originaria  e'  stata  accordata, il Ministero dei
   Trasporti  e  della  Navigazione  -  Direzione  Generale  M.C.T.C.
   rilascia  una scheda di omologazione modificata, contrassegnata da
   un  numero di estensione. Sulla scheda aggiornata sono chiaramente
   indicati   il   motivo  della  modifica  e  la  data  della  nuova
   pubblicazione. Se il Ministero dei Trasporti e della Navigazione -
   Direzione  Generale M.C.T.C. ritiene che una modifica apportata ad
   un fascicolo informativo esiga nuove verifiche e prove, ne informa
   il Centro Prove e rinvia i documenti sopra indicati solo a seguito
   dell'esito favorevole delle nuove verifiche e prove.
  5.  Le  stesse  prescrizioni si applicano al caso dell'omologazione
   dei  veicoli,  con la variante che in tale ultimo caso la modifica
   apportata  puo'  avere  gia' formato oggetto di una procedura gia'
   formalizzata  in una omologazione parziale rilasciata da uno Stato
   membro  della  CEE  o  da  un  Paese parte contraente dell'Accordo
   ECE-ONU  di  Ginevra del 1958. In tale ultimo caso il fascicolo di
   omologazione  del tipo di veicolo verra' aggiornato sulla base dei
   dati  contenuti  nella  scheda di omologazione parziale rilasciata
   dall'autorita'   competente   che   ha  rilasciato  l'omologazione
   parziale.