Articolo 6 Modifiche e cessazioni di validita' delle omologazioni 1. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C., in base alle norme comunitarie e a quelle ECE-ONU, puo' modificare solamente omologazioni da esso rilasciate. 2. Il costruttore che introduca in un tipo di veicolo, componente, sistema od entita' tecnica di tipo omologato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C., modifiche che riguardino le caratteristiche tecniche contenute nel fascicolo di omologazione, e' tenuto ad inoltrare al Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C., tramite il Centro Prove Autoveicoli che ha proceduto all'istruttoria dell'omologazione originaria, domanda di aggiornamento del fascicolo di omologazione. Il Centro Prove eseguira' gli accertamenti e le eventuali verifiche e ne riferira' alla competente divisione esprimendo la propria valutazione tecnica. 3. Nel caso di omologazione nazionale di veicoli, le modifiche introdotte per diversificare o aggiornare la produzione del tipo omologato danno luogo a: a - Serie del tipo omologato non differenziate da quella precedente. Cio' avviene particolarmente in occasione di richieste di adozione di parti montabili in alternativa, anche se in conseguenza i veicoli sono soggetti a prove. b - Nuova serie del tipo omologato. E' la procedura in base alla quale l'omologazione del tipo viene riconosciuta valida per altri veicoli prodotti in serie che differiscono dal tipo omologato solo per le caratteristiche costruttive non essenziali. Le differenti serie del tipo omologato sono contraddistinte da apposito codice alfanumerico. Una nuova serie che si sostituisce ad una precedente puo' essere indicata facendo riferimento al numero di telaio a partire dal quale la stessa inizia. c - Estensione dell'omologazione. E' la procedura in base alla quale si rilascia l'omologazione del tipo ai veicoli prodotti in serie che differiscono da un tipo gia' omologato per una o piu' caratteristiche costruttive essenziali. d - Nuova omologazione. Nel caso in cui le modifiche siano strutturali e di entita' tale da configurare un nuovo tipo di veicolo, si fara' luogo al rilascio di una nuova omologazione del tipo. 4. Nel caso di omologazione di sistemi, componenti od entita' tecniche, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. rilascia, se necessario, le pagine modificate nel fascicolo di omologazione, contrassegnando ciascuna pagina modificata in modo che risulti chiaramente la natura della modifica e la data della nuova pubblicazione. In occasione di ogni modifica provvede a modificare conseguentemente anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle ultime pagine modificate. Oltre a quanto sopra indicato, laddove siano mutati i dati contenuti nella scheda di omologazione originaria o siano mutate le prescrizioni contenute nella norma tecnica, in base alla quale l'omologazione originaria e' stata accordata, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. rilascia una scheda di omologazione modificata, contrassegnata da un numero di estensione. Sulla scheda aggiornata sono chiaramente indicati il motivo della modifica e la data della nuova pubblicazione. Se il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. ritiene che una modifica apportata ad un fascicolo informativo esiga nuove verifiche e prove, ne informa il Centro Prove e rinvia i documenti sopra indicati solo a seguito dell'esito favorevole delle nuove verifiche e prove. 5. Le stesse prescrizioni si applicano al caso dell'omologazione dei veicoli, con la variante che in tale ultimo caso la modifica apportata puo' avere gia' formato oggetto di una procedura gia' formalizzata in una omologazione parziale rilasciata da uno Stato membro della CEE o da un Paese parte contraente dell'Accordo ECE-ONU di Ginevra del 1958. In tale ultimo caso il fascicolo di omologazione del tipo di veicolo verra' aggiornato sulla base dei dati contenuti nella scheda di omologazione parziale rilasciata dall'autorita' competente che ha rilasciato l'omologazione parziale.