Articolo 7
                    Dichiarazione di conformita'

  1.  Il  costruttore  detentore  della  scheda di omologazione di un
   veicolo,   per   ognuno   degli  esemplari  venduti  rilascia  una
   dichiarazione  di  conformita'  redatta  in  aderenza  al  modello
   indicato  nell'Allegato  VII.  Il  rilascio della dichiarazione di
   conformita'   presuppone  sempre  il  deposito  della  firma  alla
   competente divisione del Ministero.
  2.  Il  costruttore  detentore  della  scheda  di  omologazione  di
   componente  o  entita'  tecnica  appone,  su  ciascun componente o
   entita'  tecnica  fabbricati  in conformita' al tipo omologato, il
   proprio  marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo
   e/o,  se  la  norma  in  base  alla  quale l'omologazione e' stata
   rilasciata  lo  prevede,  il  numero  o il marchio di omologazione
   previsto   dalla   norma.   In  quest'ultimo  caso,  tuttavia,  il
   costruttore puo' scegliere di non apporre il marchio di fabbrica o
   commerciale o l'indicazione del tipo.
  3.  Il  costruttore  detentore di una scheda di omologazione che ai
   sensi  dell'articolo  5,  comma  9.,  contiene  restrizioni  circa
   l'utilizzazione del componente o dell'entita' tecnica in questione
   fornisce,  per  ciascun  componente  o  entita'  tecnica prodotti,
   informazioni   dettagliate   su  tali  restrizioni  ed  indica  le
   condizioni di montaggio.
  4.   In   caso   di   smarrimento,   sottrazione,   distruzione   o
   deterioramento  della  dichiarazione di conformita' originale gia'
   emessa  per un veicolo, il costruttore ne emette il duplicato che,
   in  duplice copia ed unitamente alla relativa denuncia debitamente
   vistata   dall'Organo   di   Polizia  che  l'ha  ricevuta,  verra'
   presentato  aglli  Uffici  Provinciali della Motorizzazione Civile
   che  provvederanno  direttamente  all'immatricolazione del veicolo
   stesso.  Detta  denuncia  vistata dovra' essere conservata in atti
   presso   l'Ufficio   Provinciale   della   Motorizzazione   Civile
   competente,   unitamente   al  duplicato  della  dichiarazione  di
   conformita'.  Copia della stessa denuncia vistata sara' trattenuta
   agli atti dal costruttore a giustificazione dell'avvenuto rilascio
   del  duplicato  della  dichiarazione  di  conformita'. Nei mesi di
   gennaio,  aprile,  luglio  ed  ottobre di ogni anno, i costruttori
   che,  nel  trimestre  precedente,  abbiano rilasciato duplicati di
   dichiarazioni  di  conformita'  sono  tenuti  a  darne  notizia al
   Ministero  dei  Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale
   M.C.T.C.,   trasmettendo   un   elenco   in  duplice  copia  delle
   certificazioni duplicate emesse.