Articolo 7 Dichiarazione di conformita' 1. Il costruttore detentore della scheda di omologazione di un veicolo, per ognuno degli esemplari venduti rilascia una dichiarazione di conformita' redatta in aderenza al modello indicato nell'Allegato VII. Il rilascio della dichiarazione di conformita' presuppone sempre il deposito della firma alla competente divisione del Ministero. 2. Il costruttore detentore della scheda di omologazione di componente o entita' tecnica appone, su ciascun componente o entita' tecnica fabbricati in conformita' al tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e/o, se la norma in base alla quale l'omologazione e' stata rilasciata lo prevede, il numero o il marchio di omologazione previsto dalla norma. In quest'ultimo caso, tuttavia, il costruttore puo' scegliere di non apporre il marchio di fabbrica o commerciale o l'indicazione del tipo. 3. Il costruttore detentore di una scheda di omologazione che ai sensi dell'articolo 5, comma 9., contiene restrizioni circa l'utilizzazione del componente o dell'entita' tecnica in questione fornisce, per ciascun componente o entita' tecnica prodotti, informazioni dettagliate su tali restrizioni ed indica le condizioni di montaggio. 4. In caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento della dichiarazione di conformita' originale gia' emessa per un veicolo, il costruttore ne emette il duplicato che, in duplice copia ed unitamente alla relativa denuncia debitamente vistata dall'Organo di Polizia che l'ha ricevuta, verra' presentato aglli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile che provvederanno direttamente all'immatricolazione del veicolo stesso. Detta denuncia vistata dovra' essere conservata in atti presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile competente, unitamente al duplicato della dichiarazione di conformita'. Copia della stessa denuncia vistata sara' trattenuta agli atti dal costruttore a giustificazione dell'avvenuto rilascio del duplicato della dichiarazione di conformita'. Nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre di ogni anno, i costruttori che, nel trimestre precedente, abbiano rilasciato duplicati di dichiarazioni di conformita' sono tenuti a darne notizia al Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C., trasmettendo un elenco in duplice copia delle certificazioni duplicate emesse.