Articolo 9 Conformita' della produzione 1. Per garantire la conformita' del prodotto al tipo omologato, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. procede ad accertamenti consistenti in: - Valutazioni preliminari volte ad accertare, prima che l'omologazione venga accordata, che il sistema produttivo posto in essere dal costruttore sia atto a garantire un prodotto conforme ed uniforme; - Ispezioni periodiche agli impianti di produzione volte ad accertare, ad omologazione accordata, che la produzione sia costantemente tenuta sotto controllo e che il prodotto che ne deriva sia conforme al tipo omologato. 2. Le norme generali che regolano la conformita' della produzione figurano nell'Allegato VIII e, nel caso di omologazioni di sistemi, componenti ed entita' tecniche, sono integrate da norme "ad hoc" eventualmente figuranti nelle norme specifiche in base alle quali l'omologazione e' accordata. 3. Oltre ai controlli effettuati in produzione, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. puo' comunque predisporre ispezioni su prodotti prelevati presso la rete di distribuzione; in tali casi, se le eventuali difformita' riscontrate rispetto al tipo omologato non sono imputabili al distributore, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. procede ad ispezioni straordinarie presso il costruttore. 4. Nel caso in cui si tratti di omologazioni di sistemi, componenti od entita' tecniche rilasciate in base a direttive comunitarie o regolamenti ECE-ONU, nell'ipotesi di cui al precedente comma 3. la difformita' riscontrata e' segnalata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. all'autorita' competente dello Stato che ha rilasciato l'omologazione e, reciprocamente, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C., su segnalazione delle autorita' competenti degli Stati che accettano le omologazioni internazionali rilasciate dal nostro paese, effettua ispezioni straordinarie presso il costruttore al piu' presto possibile, e, comunque, non oltre i sei mesi dalla data della richiesta. 5. Si ha non conformita' al tipo omologato quando si riscontrano, rispetto alla scheda di omologazione, e/o del fascicolo di omologazione, divergenze non autorizzate ai sensi dell'articolo 6, commi 3. e 4., dall'autorita' competente. Non si puo' considerare che un veicolo, un sistema, un componente od entita' tecnica non siano conformi al tipo omologato se sono rispettate le tolleranze previste dalle norme in base alle quali l'omologazione e' stata accordata. 6. Se il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. constata che veicoli, sistemi, componenti od entita' tecniche accompagnati da un certificato di conformita', o recanti un contrassegno di omologazione, non sono conformi al tipo da esso omologato, esso prende i provvedimenti necessari affinche' i veicoli, i sistemi, i componenti o le entita' tecniche prodotti siano di nuovo conformi al tipo omologato. Nel caso di omologazioni rilasciate in base a direttive CEE od a regolamenti ECE-ONU il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. comunica alle autorita' competenti degli Stati membri o degli Stati parti contraenti dell'Accordo di Ginevra del 1958, i provvedimenti presi, che possono giungere fino al ritiro dell'omologazione. In tale ultima ipotesi la comunicazione va effettuata entro trenta giorni dalla data del ritiro dell'omologazione stessa.