Articolo 9
                    Conformita' della produzione

  1.  Per garantire la conformita' del prodotto al tipo omologato, il
   Ministero  dei  Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale
   M.C.T.C. procede ad accertamenti consistenti in:
   -   Valutazioni   preliminari   volte   ad  accertare,  prima  che
   l'omologazione venga accordata, che il sistema produttivo posto in
   essere  dal  costruttore sia atto a garantire un prodotto conforme
   ed uniforme;
   -  Ispezioni  periodiche  agli  impianti  di  produzione  volte ad
   accertare,  ad  omologazione  accordata,  che  la  produzione  sia
   costantemente  tenuta  sotto  controllo  e  che il prodotto che ne
   deriva sia conforme al tipo omologato.
  2.  Le  norme generali che regolano la conformita' della produzione
   figurano  nell'Allegato  VIII  e,  nel  caso  di  omologazioni  di
   sistemi,  componenti  ed entita' tecniche, sono integrate da norme
   "ad  hoc"  eventualmente  figuranti nelle norme specifiche in base
   alle quali l'omologazione e' accordata.
  3.  Oltre  ai  controlli effettuati in produzione, il Ministero dei
   Trasporti  e  della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. puo'
   comunque  predisporre  ispezioni  su  prodotti prelevati presso la
   rete  di  distribuzione; in tali casi, se le eventuali difformita'
   riscontrate  rispetto  al  tipo  omologato  non sono imputabili al
   distributore,  il  Ministero  dei  Trasporti e della Navigazione -
   Direzione  Generale  M.C.T.C.  procede  ad ispezioni straordinarie
   presso il costruttore.
  4. Nel caso in cui si tratti di omologazioni di sistemi, componenti
   od  entita'  tecniche rilasciate in base a direttive comunitarie o
   regolamenti ECE-ONU, nell'ipotesi di cui al precedente comma 3. la
   difformita' riscontrata e' segnalata dal Ministero dei Trasporti e
   della  Navigazione  -  Direzione  Generale  M.C.T.C. all'autorita'
   competente   dello  Stato  che  ha  rilasciato  l'omologazione  e,
   reciprocamente,  il  Ministero dei Trasporti e della Navigazione -
   Direzione  Generale  M.C.T.C.,  su  segnalazione  delle  autorita'
   competenti    degli    Stati   che   accettano   le   omologazioni
   internazionali  rilasciate  dal  nostro  paese, effettua ispezioni
   straordinarie  presso  il costruttore al piu' presto possibile, e,
   comunque, non oltre i sei mesi dalla data della richiesta.
  5.  Si  ha non conformita' al tipo omologato quando si riscontrano,
   rispetto  alla  scheda  di  omologazione,  e/o  del  fascicolo  di
   omologazione, divergenze non autorizzate ai sensi dell'articolo 6,
   commi  3. e 4., dall'autorita' competente. Non si puo' considerare
   che  un  veicolo, un sistema, un componente od entita' tecnica non
   siano  conformi al tipo omologato se sono rispettate le tolleranze
   previste  dalle  norme  in base alle quali l'omologazione e' stata
   accordata.
  6.  Se  il  Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione
   Generale  M.C.T.C.  constata  che  veicoli, sistemi, componenti od
   entita'  tecniche accompagnati da un certificato di conformita', o
   recanti un contrassegno di omologazione, non sono conformi al tipo
   da esso omologato, esso prende i provvedimenti necessari affinche'
   i  veicoli, i sistemi, i componenti o le entita' tecniche prodotti
   siano   di   nuovo   conformi  al  tipo  omologato.  Nel  caso  di
   omologazioni  rilasciate  in base a direttive CEE od a regolamenti
   ECE-ONU il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione
   Generale  M.C.T.C.  comunica alle autorita' competenti degli Stati
   membri  o degli Stati parti contraenti dell'Accordo di Ginevra del
   1958,  i  provvedimenti presi, che possono giungere fino al ritiro
   dell'omologazione.  In  tale  ultima  ipotesi  la comunicazione va
   effettuata   entro   trenta   giorni   dalla   data   del   ritiro
   dell'omologazione stessa.