Art. 4. Misure di carattere previdenziale e contributivo 1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612: a) con decorrenza 1 gennaio 1994: 1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella A; 2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. L'articolo 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 24 novembre 1973, e' abrogato; 3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di eta' per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25 del regolamento del Fondo, la tabella A, sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; 4) cessano di maturare le anzianita' utili ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente comma. L'importo dell'indennita' di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di eta' per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennita' di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennita' di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993; b) e' autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994 e di 3 miliardi per l'anno 1995. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede: quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno; quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 3. Le posizioni assicurative costituite dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianita' contributiva, previsto dal citato articolo 8. 4. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' differito al 28 febbraio 1995. 5. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e' autorizzata l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore del predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996. 6. All'onere di cui al comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 31,9 miliardi per l'anno 1996 e a lire 32,4 miliardi per il 1997, l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'; quanto a lire 15,1 miliardi per il 1996 e a lire 14,6 miliardi per il 1997, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 7. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi delle attivita' dello spettacolo e dello sport professionistico, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e dell'articolo 3, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, si applicano alla Societa' italiana autori editori (SIAE) e all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). L'ENPALS puo' stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE per la riscossione dei contributi previdenziali ad esso dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello sport. 8. Il termine del 31 marzo 1995 per la regolarizzazione degli obblighi contributivi e dei premi e per il pagamento della prima rata di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' differito al 31 maggio 1995. Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, al predetto articolo 18 i termini da quest'ultimo previsti ai commi 7, 9, lettera b), e 11, devono intendersi unificati al 31 dicembre 1995 ed il riferimento all'anno 1995 di cui al comma 14 adeguato all'anno 1996.