Art. 4.
          Misure di carattere previdenziale e contributivo
  1.  Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico
del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali,
istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:
    a) con decorrenza 1 gennaio 1994:
    1)  i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati
nella misura di cui all'allegata tabella A;
    2)  si  applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica
di  cui  all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503.  L'articolo  31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto
del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  303  del  24  novembre 1973, e'
abrogato;
    3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di
eta'  per  il  diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25
del  regolamento  del  Fondo,  la tabella A, sezione uomini, allegata
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
    4)  cessano  di  maturare le anzianita' utili ai fini del calcolo
dell'indennita'  di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento
del   Fondo   previdenziale  di  cui  al  presente  comma.  L'importo
dell'indennita'  di  buonuscita,  maturata al 31 dicembre 1993, viene
liquidato   al  conseguimento  delle  prestazioni  pensionistiche  e,
comunque,  non  prima  della maturazione del requisito di eta' per il
diritto  alla  pensione  ordinaria  a  carico  del Fondo. All'importo
dell'indennita'  di  buonuscita,  maturato  al  31  dicembre 1993, si
applicano  le  disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120
del  codice  civile,  come  sostituito dall'articolo 1 della legge 29
maggio  1982,  n.  297. Le disposizioni di cui al presente numero non
trovano  applicazione per le domande intese ad ottenere indennita' di
buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;
    b)   e'  autorizzata  l'erogazione  di  un  contributo  al  Fondo
previdenziale  ed  assistenziale  degli spedizionieri doganali pari a
lire 12 miliardi per l'anno 1994 e di 3 miliardi per l'anno 1995.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 1, si provvede:
quanto   a   lire  12  miliardi  per  l'anno  1994,  a  carico  dello
stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno;
quanto  a  lire  3  miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente
riduzione  dello  stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
  3.  Le  posizioni  assicurative  costituite dalla Societa' italiana
degli  autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso
l'Ente  nazionale  di  assistenza  per gli agenti e rappresentanti di
commercio  (ENASARCO),  in atto alla data del 30 giugno 1983, restano
utili  ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato
dalla  legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di
posizione   assicurativa  in  vigore  al  30  giugno  1983,  potranno
richiedere,  entro  il  termine  di due anni dalla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto, di essere
ammessi  alla  prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della
legge  2  febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla
predetta  data  del  requisito  di  almeno  cinque anni di anzianita'
contributiva, previsto dal citato articolo 8.
  4.  Il  termine  del  31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma
1-bis,  del  decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' differito al 28
febbraio 1995.
  5.  Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico
dell'Ente  nazionale  di  previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello   spettacolo   (ENPALS)   e'  autorizzata  l'erogazione  di  un
contributo  a  carico  dello Stato in favore del predetto Ente pari a
lire  35  miliardi  per  l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere
dall'anno 1996.
  6.  All'onere di cui al comma 5 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto
a  lire  35 miliardi per l'anno 1995, a lire 31,9 miliardi per l'anno
1996 e a lire 32,4 miliardi per il 1997, l'accantonamento relativo al
Ministero  della sanita'; quanto a lire 15,1 miliardi per il 1996 e a
lire  14,6  miliardi  per  il  1997, mediante corrispondente utilizzo
delle  proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
  7.  Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati,
finalizzati   alla   vigilanza   sugli  obblighi  contributivi  delle
attivita'   dello  spettacolo  e  dello  sport  professionistico,  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  9  del decreto-legge 30 dicembre
1987,  n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988,  n. 48, e dell'articolo 3, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge
29  marzo  1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
giugno  1991,  n.  166,  si  applicano  alla Societa' italiana autori
editori   (SIAE)  e  all'Unione  nazionale  incremento  razze  equine
(UNIRE).  L'ENPALS  puo'  stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE
per  la riscossione dei contributi previdenziali ad esso dovuti dalle
imprese dello spettacolo e dello sport.
  8.  Il  termine  del  31  marzo  1995 per la regolarizzazione degli
obblighi contributivi e dei premi e per il pagamento della prima rata
di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724,  e'  differito  al  31  maggio 1995. Per effetto delle modifiche
apportate dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
al  predetto  articolo 18 i termini da quest'ultimo previsti ai commi
7,  9,  lettera  b), e 11, devono intendersi unificati al 31 dicembre
1995  ed  il  riferimento  all'anno  1995 di cui al comma 14 adeguato
all'anno 1996.