Art. 5.
Disposizioni in materia di cassa integrazione salariale straordinaria
   per   i   dipendenti   delle  societa'  costituite  dalla  GEPI  e
   dall'INSAR.
  1.  In  considerazione  delle  prospettive  di  impiego nelle nuove
attivita'   intraprese   dalla  GEPI  per  effetto  delle  misure  di
rifinanziamento  disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  149,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,  n.  237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonche' per
effetto  della  costituzione  di  societa'  miste con amministrazioni
pubbliche,  ai  sensi  dell'articolo  4  del decreto-legge 31 gennaio
1995,  n.  26,  convertito  dalla  legge  29 marzo 1995, n. 95, per i
dipendenti  delle  societa'  non  operative  costituite  dalla  GEPI,
operanti  nei  territori  del  Mezzogiorno  indicati  nel testo unico
approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n.  218,  di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,  n.  236,  e nelle aree di crisi o declino industriale, nonche'
per  i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale
straordinaria  sono  prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995 con
effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della
durata  del  trattamento  economico  di  mobilita'  e  ferma restando
l'iscrizione  degli  stessi  nella  lista  di  mobilita' anche per il
periodo  per  il  quale  non  percepiscono le relative indennita'. La
proroga  non  si  applica  ai  dipendenti  in  possesso dei requisiti
necessari  per  usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni
di  cui  all'articolo  7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.
223,   nonche'  dei  trattamenti  pensionistici  di  vecchiaia  e  di
anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
  2.  Decorsi  i  primi  sei  mesi del periodo di fruizione di cui al
comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale
e'  ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi
di  assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra
l'8  febbraio  1995  ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al
comma  1,  che  non  abbiano  titolo per usufruire dell'indennita' di
mobilita',  il  trattamento  di  integrazione salariale e' fissato in
misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
 3.  Per  i  lavoratori  assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7,
commi  6-bis,  6-ter  e  9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
esclusi  quelli  di  cui  all'articolo  6,  comma  1, lettera a), del
presente   decreto,   i   trattamenti  straordinari  di  integrazione
salariale  sono  prorogati  sino  e  non oltre il 31 maggio 1995, con
effetto  dalla  data  di  scadenza dei medesimi, nella misura pari al
sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
  4.  Le  finalita'  di  cui all'articolo 23, comma 1, della legge 23
luglio  1991,  n.  223,  e successive modificazioni e integrazioni, e
quelle  previste dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto, sono
perseguite  dalla  GEPI  e dall'INSAR, a favore di tutti i lavoratori
dipendenti  dalle  societa'  non operative della GEPI e dell'INSAR di
cui  al  presente  decreto  anche  dopo la collocazione in mobilita',
all'uopo  continuando  ad  utilizzare  i finanziamenti assegnati alla
GEPI e all'INSAR per i compiti istituzionali.
  5.  L'articolo  1,  comma 5, trova applicazione anche nei confronti
dei  lavoratori  di  cui  al presente articolo, fermo restando che il
sussidio  ivi  previsto  non  e'  dovuto  per  i  mesi per i quali ai
predetti soggetti spetti l'indennita' di mobilita'.
  6.  Agli  oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo,
valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il
1995,  si  provvede,  rispettivamente,  a  carico  dello stanziamento
iscritto  sul  capitolo  3664 dello stato di previsione del Ministero
del  lavoro  e  della  previdenza sociale per l'anno 1994, e mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1995-1997,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.