Art. 5. Disposizioni in materia di cassa integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle societa' costituite dalla GEPI e dall'INSAR. 1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attivita' intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonche' per effetto della costituzione di societa' miste con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per i dipendenti delle societa' non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nelle aree di crisi o declino industriale, nonche' per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilita' anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennita'. La proroga non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. 2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale e' ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra l'8 febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al comma 1, che non abbiano titolo per usufruire dell'indennita' di mobilita', il trattamento di integrazione salariale e' fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5. 3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7, commi 6-bis, 6-ter e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, esclusi quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del presente decreto, i trattamenti straordinari di integrazione salariale sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5. 4. Le finalita' di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, e quelle previste dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto, sono perseguite dalla GEPI e dall'INSAR, a favore di tutti i lavoratori dipendenti dalle societa' non operative della GEPI e dell'INSAR di cui al presente decreto anche dopo la collocazione in mobilita', all'uopo continuando ad utilizzare i finanziamenti assegnati alla GEPI e all'INSAR per i compiti istituzionali. 5. L'articolo 1, comma 5, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando che il sussidio ivi previsto non e' dovuto per i mesi per i quali ai predetti soggetti spetti l'indennita' di mobilita'. 6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il 1995, si provvede, rispettivamente, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994, e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.