Art. 4.
                     Validita' delle graduatorie
  1.  In  deroga  a  quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della
legge  24  dicembre  1993,  n.  537, la graduatoria concorsuale viene
approvata  dall'autorita' competente e rimane efficace per un termine
di  tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei
posti   che   si   venissero  a  rendere  successivamente  vacanti  e
disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i
posti  istituiti  o  trasformati  successivamente  all'indizione  del
concorso medesimo.