Art. 5. Procedure concorsuali 1. Limitatamente ai concorsi gia' banditi alla data dell'11 ottobre 1994 e qualora la commissione abbia gia' dato inizio alle prove concorsuali, ivi compresa la valutazione dei titoli, sono fatte salve le disposizioni dettate dalla legge 8 giugno 1962, n. 604, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali per i segretari comunali e provinciali, ivi compresa la composizione delle commissioni giudicatrici.