Art. 5.
                        Procedure concorsuali
  1. Limitatamente ai concorsi gia' banditi alla data dell'11 ottobre
1994  e  qualora  la  commissione  abbia  gia' dato inizio alle prove
concorsuali, ivi compresa la valutazione dei titoli, sono fatte salve
le  disposizioni  dettate  dalla  legge  8  giugno  1962, n. 604, dal
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dal
decreto-legge  18  gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  marzo 1993, n. 68, concernenti lo svolgimento delle
procedure  concorsuali  per  i  segretari comunali e provinciali, ivi
compresa la composizione delle commissioni giudicatrici.