Art. 6. Numero degli assessori 1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: "non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle citta' metropolitane." sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e 600.000 abitanti; non superiore a dodici nei comuni con popolazione compresa tra 600.001 e un milione di abitanti e non superiore a quattordici nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti e nelle citta' metropolitane.".