Art. 6.
                       Numero degli assessori
  1.  Al  comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le
parole:  "non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti e nelle citta' metropolitane." sono sostituite dalle
seguenti:  "non  superiore a otto nei comuni con popolazione compresa
tra  100.001 e 300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con
popolazione  compresa tra 300.001 e 600.000 abitanti; non superiore a
dodici  nei  comuni con popolazione compresa tra 600.001 e un milione
di  abitanti e non superiore a quattordici nei comuni con popolazione
superiore a un milione di abitanti e nelle citta' metropolitane.".