Art. 7.
               Fondo di solidarieta' per il personale
               cui e' concessa l'aspettativa sindacale
  1.  Ai  sensi  del  comma  2  dell'articolo 14 del decreto-legge 18
gennaio  1993,  n.  8,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo  1993,  n.  68,  e'  assegnato ai comuni, alle province ed alle
comunita'  montane un contributo corrispondente alla spesa sostenuta,
dal  1993 e per gli anni seguenti, dagli enti stessi per il personale
cui e' stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.
  2.  All'onere  derivante  dal  presente articolo si provvede con la
quota  annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti
e  professioni  versata  allo  Stato  dai comuni per il tramite delle
amministrazioni  provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge
2  marzo  1989,  n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile  1989,  n.  144. Se la quota e' insufficiente il contributo e'
ripartito  in  proporzione ai fondi disponibili. Nel caso in cui dopo
il  finanziamento  dell'onere  di  cui  al  comma  1  rimanga  invece
disponibilita',  la  quota  residua e' redistribuita ai comuni con le
modalita' previste per la ripartizione con parametri obiettivi di cui
all'articolo  37  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni.