Art. 2.
              Disposizioni in favore degli enti locali
     colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994
  1.  I  sindaci  dei  comuni,  individuati  ai  sensi  del  comma  1
dell'articolo   1   del  decreto-legge  24  novembre  1994,  n.  646,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22,
che  a  seguito  degli  eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la
distruzione  totale  o  parziale  degli  atti contabili sono tenuti a
rendere  apposita  denuncia  all'autorita'  di pubblica sicurezza. La
denuncia e' affissa per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del
comune.
  2.  Il conto del bilancio dell'esercizio 1994 equivale al conto del
tesoriere  integrato sulla base della documentazione ancora esistente
o reperita da fonti esterne.
  3. I comuni sono autorizzati a contabilizzare le entrate e le spese
relative  agli  anni 1994 e precedenti ancora da effettuare nel conto
della competenza dell'anno nel quale i fatti relativi si manifestano.
L'autorizzazione e' valida per gli esercizi 1995 e 1996.
  4.  Il  termine  previsto  dall'articolo  15  del  decreto-legge 18
gennaio  1993,  n.  8,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo  1993,  n.  68, per la presentazione del rendiconto delle spese
sostenute  dai comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo
1  del  decreto-legge  24  novembre  1994,  n.  646,  convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   21   gennaio   1995,   n.   22,  per
l'organizzazione  della  elezione  dei  rappresentanti dell'Italia al
Parlamento  europeo  del  12  giugno  1994, e' prorogato al 30 giugno
1995.
  5.  I  comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge   24   novembre   1994,   n.   646,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1995, n. 22, che a seguito
degli  eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la perdita totale o
parziale  della  documentazione  relativa  alle  spese  sostenute per
l'organizzazione  della  elezione  dei  rappresentanti dell'Italia al
Parlamento  europeo,  debbono rendere apposita denuncia della perdita
della documentazione medesima all'autorita' di pubblica sicurezza. Al
rimborso  delle  spese  non  documentabili  si  provvede, con decreto
prefettizio  da  allegare  all'ordinativo  di pagamento estinto della
prefettura,   in  misura  forfetaria  pari  all'importo  delle  spese
rimborsate per l'organizzazione delle consultazioni elettorali del 27
marzo  1994,  con esclusione degli onorari dovuti ai componenti degli
uffici elettorali di sezione. Gli onorari dovuti ai citati componenti
di  seggio  sono rimborsati in base al numero degli uffici elettorali
di  sezione costituiti in occasione delle elezioni dei rappresentanti
dell'Italia  al  Parlamento europeo del 12 giugno 1994 e nelle misure
previste  dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
in  data  8  marzo  1994,  recante  rideterminazione degli onorari da
corrispondere  ai  membri  dei  seggi  elettorali,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994.
  6.  Dopo  il  comma 9 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre
1994,  n.  646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1995, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:
  "9-bis.  Per  i  casi  in  cui  l'importo della rata dei contributi
ordinari  di  cui  al  comma  9  non  consenta  il recupero integrale
dell'anticipazione, i comuni interessati sono tenuti a versare, sulla
base   dei   dati   forniti  dal  Ministero  dell'interno,  l'importo
differenziale  ad  apposito  capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato entro il 30 settembre 1995.
  9-ter. Lo stanziamento del capitolo 1601 del Ministero dell'interno
e'  integrato, per l'anno 1995, dell'importo di lire 112.000 milioni,
corrispondente  all'ammontare  delle  anticipazioni  che  eccedono la
seconda  rata  dei  contributi ordinari 1995. All'onere derivante dal
presente  comma si provvede mediante utilizzo delle entrate di cui al
comma  9-bis  che  restano  acquisite  al  bilancio  dello  Stato. Il
Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.".