Art. 3. Modificazioni alla disciplina IVA in materia di autoconsumo, di rettifica della detrazione e di aliquota per le radiodiffusioni. 1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 2-bis), dopo le parole: "prosciutto cotto;", sono aggiunte le seguenti: "(v.d. ex 16.02);"; b) l'articolo 16-bis e' sostituito dal seguente: "Art. 16-bis (Modifiche in materia di autoconsumo e di rettifica della detrazione IVA). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 2, secondo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente: '4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attivita' propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila;'; b) nell'articolo 3, terzo comma, e' premesso il seguente periodo: 'Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo, sempreche' l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, se di valore superiore a lire cinquantamila, prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero, a titolo gratuito, per altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative a favore del personale dipendente.'; c) nell'articolo 6, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.'; d) nell'articolo 13, secondo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: ' c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) dell'articolo 2, per le prestazioni e le assegnazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, primo e secondo periodo, e per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni, dal valore normale dei beni e delle prestazioni;'; e) nell'articolo 18, il terzo comma e' sostituito dal seguente: 'La rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3.'; f) nell'articolo 19-bis, sesto comma, dopo le parole: 'Se i beni ammortizzabili' sono inserite le seguenti: 'o comunque gli immobili'.". 2. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 15) e' sostituito dal seguente: "15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate;". 3. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel numero 9), dopo le parole: "ex 10.07" sono aggiunte le seguenti: ", ex 21.07.02"; b) il numero 31) e' sostituito dal seguente: "31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie; veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacita' motorie;"; c) nel numero 36), dopo le parole: "radiodiffusioni circolari" e' soppressa la parola: "pubbliche" e dopo le parole: "delle radiodiffusioni" e' soppressa la parola: "pubbliche". 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 24 marzo 1995. 5. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, lettera c), valutate in lire 30 miliardi per l'anno 1995 e in lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera f).