Art. 3.
Modificazioni  alla  disciplina  IVA  in  materia  di autoconsumo, di
rettifica della detrazione e di aliquota per le
  radiodiffusioni.
  1.  Al  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 2-bis), dopo le
parole:  "prosciutto  cotto;",  sono  aggiunte le seguenti: "(v.d. ex
16.02);";
    b) l'articolo 16-bis e' sostituito dal seguente:
  "Art.  16-bis  (Modifiche  in materia di autoconsumo e di rettifica
della   detrazione  IVA).  -  1.  Al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
    a) nell'articolo 2, secondo comma, il numero 4) e' sostituito dal
seguente: '4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la
cui  produzione o il cui commercio non rientra nell'attivita' propria
dell'impresa   se   di   costo   unitario   non   superiore   a  lire
cinquantamila;';
    b) nell'articolo 3, terzo comma, e' premesso il seguente periodo:
'Le  prestazioni  indicate  nei  commi  primo  e  secondo, sempreche'
l'imposta  afferente  agli  acquisti  di beni e servizi relativi alla
loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, se di valore superiore
a  lire cinquantamila, prestazioni di servizi anche se effettuate per
l'uso  personale  o  familiare  dell'imprenditore,  ovvero,  a titolo
gratuito, per altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, ad
esclusione  delle  somministrazioni  nelle  mense  aziendali  e delle
prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative a favore
del personale dipendente.';
    c)  nell'articolo  6,  terzo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine, il
seguente  periodo:  'Quelle  indicate  nell'articolo  3, terzo comma,
primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese,
ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo
a quello in cui sono rese.';
    d)  nell'articolo  13, secondo comma, la lettera c) e' sostituita
dalla  seguente:  ' c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6)
dell'articolo  2,  per  le  prestazioni  e  le  assegnazioni  di  cui
all'articolo  3,  terzo  comma,  primo  e  secondo  periodo, e per le
cessioni  di  beni  e  per  le  prestazioni di servizi effettuate per
estinguere  precedenti  obbligazioni,  dal  valore normale dei beni e
delle prestazioni;';
    e)  nell'articolo  18, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
'La rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e
5)  dell'articolo  2  e per le prestazioni di servizi di cui al terzo
comma, primo periodo, dell'articolo 3.';
    f)  nell'articolo 19-bis, sesto comma, dopo le parole: 'Se i beni
ammortizzabili'   sono   inserite   le   seguenti:  'o  comunque  gli
immobili'.".
  2.  Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972, n. 633, il numero 15) e' sostituito dal seguente: "15)
le  prestazioni  di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo
equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate;".
  3.   Alla  tabella  A,  parte  seconda,  allegata  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  nel  numero  9),  dopo le parole: "ex 10.07" sono aggiunte le
seguenti: ", ex 21.07.02";
    b)  il  numero  31)  e'  sostituito dal seguente: "31) poltrone e
veicoli  simili  per  invalidi anche con motore o altro meccanismo di
propulsione  (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri
mezzi  simili  atti  al  superamento  di barriere architettoniche per
soggetti  con  ridotte  o  impedite  capacita'  motorie;  veicoli  di
cilindrata  fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e
a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi,
titolari di patente F per ridotte o impedite capacita' motorie;";
    c) nel numero 36), dopo le parole: "radiodiffusioni circolari" e'
soppressa   la   parola:   "pubbliche"   e  dopo  le  parole:  "delle
radiodiffusioni" e' soppressa la parola: "pubbliche".
  4.  Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 24 marzo
1995.
  5. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma
3, lettera c), valutate in lire 30 miliardi per l'anno 1995 e in lire
35  miliardi  a decorrere dall'anno 1996, si provvede con le maggiori
entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera f).