Art. 2.
  1. L'art. 12, comma 4, del decreto ministeriale 19  febbraio  1991,
n. 63, modificato dal decreto ministeriale 17 giugno 1993, n. 345, e'
cosi' sostituito:
  "  4.  Qualora,  in fase istruttoria, si accerti l'esistenza di una
differenza non inferiore al 2% ed a 20 are e  non  superiore  al  10%
fino  ad  un  massimo  di  2 ettari tra la superficie per la quale e'
stato chiesto l'aiuto e quella  effettivamente  riscontrata,  l'aiuto
viene  concesso per la sola superficie esistente diminuita, per tutto
il periodo  dell'impegno,  della  superficie  risultata  in  eccesso.
Qualora  la  discordanza  venga  verificata nel corso di un controllo
successivo al  pagamento  di  una  o  piu'  annualita',  fatta  salva
l'eventuale  applicazione  della sanzione amministrativa o penale, si
procede al recupero del doppio del premio  gia'  corrisposto  per  le
superfici  inesistenti  e si riduce il premio ancora da corrispondere
per le altre annualita' dell'impegno, calcolandolo sulla  base  della
superficie   accertata   diminuita   della  superficie  risultata  in
eccesso.".
 
          Nota all'articolo 2:
             - Il testo modificato dell'art. 12 del D.M.  n.  63/1991
          e' il seguente:
             "Art.  12  (Controlli  e  sanzioni).  - 1. Il Ministero,
          avvalendosi anche del Corpo forestale  dello  Stato  ed  in
          collaborazione  con  le  regioni e la provincia autonoma di
          Bolzano, fatta salva ogni altra disposizione di piu'  ampia
          portata  prescritta  in materia di controlli, effettua ogni
          anno controlli in  loco  secondo  le  modalita'  prescritte
          dall'art. 14 del regolamento CEE n. 1272/88.
             2.  Il  beneficiario  e'  tenuto  a consentire l'accesso
          all'azienda agli  agenti  incaricati  del  controllo  ed  a
          collaborare,  anche  attraverso  un proprio rappresentante,
          alle relative operazioni. In particolare, deve accompagnare
          o  far  accompagnare  i   suddetti   agenti   nell'azienda,
          provvedendo  ad indicare, sotto la propria responsabilita',
          le particelle  sottoposte  al  regime  in  conformita'  con
          quanto dichiarato in domanda.
             3.  Il  mancato  rispetto degli obblighi di cui al comma
          precedente  comporta  la  decadenza  dall'aiuto,  con   gli
          effetti  contemplati  ai commi 8 e 9 del presente articolo,
          salvo che l'inadempienza non sia dipesa da cause  di  forza
          maggiore  o da altre cause non imputabili alla volonta' del
          beneficiario.
              4. Qualora, in fase istruttoria, si accerti l'esistenza
          di una differenza non inferiore al 2% ed a  20  are  e  non
          superiore  al  10%,  fino ad un massimo di 2 ettari, tra la
          superficie per la quale e' stato chiesto l'aiuto  e  quella
          effettivamente  riscontrata,  l'aiuto viene concesso per la
          sola superficie esistente, diminuita, per tutto il  periodo
          dell'impegno,   della   superficie  risultata  in  eccesso.
          Qualora la discordanza venga verificata  nel  corso  di  un
          controllo successivo al pagamento di una o piu' annualita',
          fatta   salva   l'eventuale   applicazione  della  sanzione
          amministrativa o penale, si procede al recupero del  doppio
          del  premio gia' corrisposto per le superfici inesistenti e
          si riduce il premio ancora da corrispondere  per  le  altre
          annualita'  dell'impegno,  calcolandolo  sulla  base  della
          superficie accertata diminuita della  superficie  risultata
          in eccesso.
             5.  Qualora  la  differenza  di  cui  sopra oltrepassi i
          limiti del 10% e dei 2 ha di cui al comma  precedente,  non
          viene concesso alcun aiuto per nessun periodo dell'impegno;
          in  questo caso, qualora siano stati gia' corrisposti aiuti
          per  le  annualita'  precedenti,  il  beneficiario   decade
          totalmente  dal  regime, con gli effetti di cui ai seguenti
          commi 8 e 9, salvo che  possa  provare  che  la  differenza
          riscontrata non sia stata originata da dolo o da colpa.
             6.  Il  beneficiario  decade  totalmente  dall'aiuto nel
          corso dell'impegno:
               a) se si accerta che la superficie non  poteva  essere
          sottoposta  al regime per mancanza dei requisiti soggettivi
          od  oggettivi  richiesti  dalla  normativa  comunitaria   e
          nazionale;
               b)  se si accerta che la superficie oggetto del regime
          non e' stata in realta' ritirata dalla produzione;
               c) al di fuori del caso che  sia  stato  prescelto  lo
          scopo   di  cui  all'art.  4,  comma  1,  lettera  e),  del
          regolamento di cui al decreto ministeriale n.  63/1991,  se
          si  accerta  che la superficie ritirata e' stata oggetto di
          pascolo, salvo che il beneficiario  possa  provare  che  il
          pascolo  sia  avvenuto  in  via  abusiva, contro la propria
          volonta';
               d) nei casi previsti dai commi 3, 5 e 11 del  presente
          articolo.
             7.  Se  le  condizioni  di  cui  al  precedente comma si
          riferiscono  solo  a   parte   della   superficie   oggetto
          dell'impegno,  che  non  superi nella sua estensione il 10%
          della superficie del  seminativo  aziendale  sottoposto  al
          regime,   con  un  massimo  di  due  ettari,  la  decadenza
          dall'aiuto e' limitata alla sola  parte  interessata  dalle
          irregolarita'.
             8.  La decadenza totale o parziale comporta l'obbligo, a
          carico  del  beneficiario,  di   restituire   gli   importi
          eventualmente  gia' percepiti per le annualita' precedenti,
          in relazione alle superfici decadute, secondo le  modalita'
          precisate  al  seguente  comma  9.  Nel  caso  di decadenza
          parziale,  fino  all'avvenuta  restituzione  dei   suddetti
          importi,  la  corresponsione  del  premio viene sospesa per
          tutta la superficie.
             9. In tutti i casi,  le  somme  indebitamente  percepite
          devono  esseere  recuperate maggiorate di un interesse pari
          al tasso lettera interbancario applicabile l'ultimo  giorno
          lavorativo del mese durante il quale l'importo in questione
          e'  stato  versato  al  beneficiario,  maggiorato  del  2%.
          Qualora si debbano recuperare diverse annualita' di premio,
          il calcolo dev'essere effettuato in  relazione  a  ciascuna
          annualita'.
             10. Qualora, in seguito al controllo, si accerti che non
          e'   stato  rispettato  l'obbligo  di  mantenere  in  buone
          condizioni  agronomiche  le  superfici  ritirate,   secondo
          quanto  stabiliscono  gli articoli 4, 5 e 6 del regolamento
          CEE 1272/88, richiamati all'art. 4, comma  4,  del  decreto
          ministeriale  n.  63/1991,  ed i provvedimenti regionali di
          applicazione eventualmente emanati, l'aiuto dovuto  per  la
          superficie irregolare, nella campagna in corso, subira' una
          riduzione del 15%.
             11.  Se l'inadempimento di cui al precedente comma venga
          riscontrato nuovamente nel corso di un ulteriore  controllo
          effettuato   dopo   almeno   venti  giorni  dal  primo,  il
          beneficiario decade dall'aiuto con gli effetti  di  cui  ai
          commi 6, 7 ed 8 del presente articolo.
             12.  Oltre  alle  suddette  sanzioni,  restano  comunque
          applicabili le sanzioni penali o amministrative o  entrambe
          nei casi nei quali ricorrono gli estremi di legge".