IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  24  della  legge  22  febbraio 1994, n. 146, recante
delega  al Governo per l'attuazione della direttiva n. 90/314/CEE del
Consiglio  del  13  giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i
circuiti "tutto compreso";
  Considerata   la  necessita'  di  provvedere  all'attuazione  della
direttiva predetta essendo scaduto il relativo termine;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 marzo 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea  di  concerto  con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, degli affari esteri e di grazia e giustizia;

                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                       Ambito di applicazione

  1.  Le  disposizioni del presente decreto si applicano ai pacchetti
turistici  definiti  all'art.  2,  venduti  od offerti in vendita nel
territorio  nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui agli
articoli 3 e 4, in possesso di regolare autorizzazione.
  2.  Il  presente decreto si applica altresi' ai pacchetti turistici
negoziati  al  di  fuori  dei  locali  commerciali, ferme restando le
disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
trascritti.
          Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee
(GUCE).

          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             - La legge 22 febbraio 1994, n. 146,  reca  disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria
          1993. L'art. 24 cosi' recita:
             "Art.  24  (Viaggi,  vacanze  e circuiti tutto compreso:
          criteri di delega). - 1. L'attuazione della  direttiva  del
          Consiglio 90/314/CEE sara' informata ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
               a)  l'offerta  del  servizio  "tutto  compreso"  ed il
          relativo contratto sono disciplinati  tenendo  conto  delle
          disposizioni  piu'  favorevoli dettate in tema di contratto
          di organizzazione di viaggio dalla legge 27 dicembre  1977,
          n. 1084;
               b)  il  risarcimento  dei danni diversi dal danno alla
          persona, derivanti da inadempimento  o  cattiva  esecuzione
          delle prestazioni, sara' ammesso nei limiti stabiliti dalla
          legge 27 dicembre 1977, n.  1084;
               c)  l'organizzatore ed il venditore, in relazione alle
          rispettive responsabilita',  sono  tenuti  a  stipulare  un
          contratto  di  assicurazione  per il risarcimento dei danni
          derivanti  da  inadempimento  o  cattiva   esecuzione   del
          servizio,  per  il  rimborso  dei  fondi  depositati  ed il
          rimpatrio".
             - La direttiva 90/314/CEE e' pubblicata  in  G.U.C.E.  L
          158 del 23 giugno 1990.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  D.Lgs.  15  gennaio  1992, n. 50, reca attuazione
          della  direttiva  85/577/CEE  in   materia   di   contratti
          negoziati fuori dei locali commerciali.