Art. 11
                        Revisione del prezzo

  1.  La  revisione  del  prezzo  forfettario di vendita di pacchetto
turistico  convenuto  dalle  parti  e'  ammessa solo quando sia stata
espressamente  prevista nel contratto, anche con la definizione delle
modalita'  di  calcolo, in conseguenza della variazione del costo del
trasporto,  del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di
atterraggio,  di  sbarco  o  imbarco nei porti o negli aeroporti, del
tasso di cambio applicato.
  2. La revisione al rialzo non puo' in ogni caso essere superiore al
10% del prezzo nel suo originario ammontare.
  3.  Quando  l'aumento  del  prezzo  supera la percentuale di cui al
comma  2,  l'acquirente  puo' recedere dal contratto, previo rimborso
delle somme gia' versate alla controparte.
  4.  Il  prezzo  non  puo'  in  ogni caso essere aumentato nei venti
giorni che precedono la partenza.