Art. 12
               Modifiche delle condizioni contrattuali

  1.  Prima  della  partenza l'organizzatore o il venditore che abbia
necessita'  di  modificare  in modo significativo uno o piu' elementi
del   contratto,   ne  da'  immediato  avviso  in  forma  scritta  al
consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo
che ne consegue.
  2.  Ove  non  accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il
consumatore puo' recedere, senza pagamento di penale, ed ha diritto a
quanto previsto nell'art. 13.
  3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al
venditore  entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l'avviso indicato al comma 2.
  4.  Dopo  la  partenza,  quando  una  parte  essenziale dei servizi
previsti  dal  contratto  non puo' essere effettuata, l'organizzatore
predispone  adeguate  soluzioni  alternative  per la prosecuzione del
viaggio  programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico
del  consumatore,  oppure  rimborsa  quest'ultimo  nei  limiti  della
differenza  tra  le  prestazioni  originariamente  previste  e quelle
effettuate, salvo il risarcimento del danno.
  5.   Se   non  e'  possibile  alcuna  soluzione  alternativa  o  il
consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore
gli  mette  a  disposizione  un mezzo di trasporto equivalente per il
ritorno  al  luogo  di  partenza  o  ad  altro luogo convenuto, e gli
restituisce  la  differenza tra il costo delle prestazioni previste e
quello  delle  prestazioni  effettuate  fino  al  momento del rientro
anticipato.