Art. 14
                   Mancato o inesatto adempimento

  1.  In  caso  di  mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni
assunte  con  la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il
venditore   sono   tenuti  al  risarcimento  del  danno,  secondo  le
rispettive  responsabilita', se non provano che il mancato o inesatto
adempimento  e' stato determinato da impossibilita' della prestazione
derivante da causa a loro non imputabile.
  2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori
di  servizi  e'  comunque  tenuto  a  risarcire il danno sofferto dal
consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.