Art. 15. Responsabilita' per danni alla persona 1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e' risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilita' dell'organizzatore e del venditore, cosi' come recepite nell'ordinamento. 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'art. 2951 del codice civile. 3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.
Note all'art. 15: - La legge 12 maggio 1932, n. 841, ha reso esecutiva la convenzione di Varsavia sul trasporto aereo internazionale del 12 ottobre 1929. - La legge 2 marzo 1963, n. 806, reca ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Berna il 25 febbraio 1961: Convenzione internazionale concernente il trasporto di viaggiatori e di bagagli per ferrovia (C.I.V.) con relativi annessi; Convenzione internazionale conernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M.) con relativi annessi; protocollo addizionale alle convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V.) e di merci (C.I.M.). - La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, reca ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970. - L'art. 2951 del codice civile cosi' recita: "Art. 2951 (Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto). Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa. Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui e' avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione. Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'art. 1679".