Art. 15.
               Responsabilita' per danni alla persona
  1.  Il  danno  derivante  alla  persona  dall'inadempimento o dalla
inesatta   esecuzione  delle  prestazioni  che  formano  oggetto  del
pacchetto  turistico  e'  risarcibile  nei  limiti  delle convenzioni
internazionali  che  disciplinano  la  materia,  di  cui  sono  parte
l'Italia  o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti
dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo
internazionale,  resa  esecutiva  con  legge  19 maggio 1932, n. 841,
dalla  convenzione  di  Berna  del  25  febbraio  1961  sul trasporto
ferroviario,  resa  esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla
convenzione  di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva
con  legge  27  dicembre  1977,  n.  1084,  per ogni altra ipotesi di
responsabilita'   dell'organizzatore  e  del  venditore,  cosi'  come
recepite nell'ordinamento.
  2.  Il  diritto  al risarcimento del danno si prescrive in tre anni
dalla  data  del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo
il   termine   di   diciotto   o   dodici  mesi  per  quanto  attiene
all'inadempimento  di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto
turistico per le quali si applica l'art. 2951 del codice civile.
  3.  E'  nullo  ogni  accordo  che stabilisca limiti di risarcimento
inferiori a quelli di cui al comma 1.
 
          Note all'art. 15:
             - La legge 12 maggio 1932, n. 841, ha reso esecutiva  la
          convenzione  di Varsavia sul trasporto aereo internazionale
          del 12 ottobre 1929.
             - La legge 2  marzo  1963,  n.  806,  reca  ratifica  ed
          esecuzione  dei  seguenti  accordi internazionali firmati a
          Berna il 25  febbraio  1961:    Convenzione  internazionale
          concernente  il  trasporto  di viaggiatori e di bagagli per
          ferrovia  (C.I.V.)  con   relativi   annessi;   Convenzione
          internazionale   conernente   il  trasporto  di  merci  per
          ferrovia  (C.I.M.)    con  relativi   annessi;   protocollo
          addizionale  alle convenzioni internazionali concernenti il
          trasporto per ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V.)
          e di merci (C.I.M.).
             - La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, reca  ratifica  ed
          esecuzione  della  convenzione  internazionale  relativa al
          contratto di viaggio (C.C.V.) firmata  a  Bruxelles  il  23
          aprile 1970.
             - L'art. 2951 del codice civile cosi' recita:
             "Art.  2951  (Prescrizione in materia di spedizione e di
          trasporto).  Si prescrivono in un anno i diritti  derivanti
          dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.
             La  prescrizione  si  compie  con il decorso di diciotto
          mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.
             Il termine  decorre  dall'arrivo  a  destinazione  della
          persona  o,  in  caso  di  sinistro,  dal giorno di questo,
          ovvero dal giorno in  cui  e'  avvenuta  o  sarebbe  dovuta
          avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
             Si  prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del
          trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di
          linea indicati dall'art. 1679".