Art. 16
      Responsabilita' per danni diversi da quelli alla persona

  1.  Le  parti  contraenti possono convenire in forma scritta, fatta
salva  in ogni caso l'applicazione dell'art. 1341, secondo comma, del
codice  civile,  limitazioni  al  risarcimento del danno, diverso dal
danno  alla  persona,  derivante  dall'inadempimento  o dall'inesatta
esecuzione  delle  prestazioni  che  formano  oggetto  del  pacchetto
turistico.
  2.  La  limitazione  di  cui  al comma 1 non puo' essere, a pena di
nullita',  comunque  inferiore  a  quanto previsto dall'art. 13 della
convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.),
firmata  a  Bruxelles  il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29
dicembre 1977, n. 1084.
  3.  In  assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno
e'  ammesso  nei  limiti  previsti  dall'art.  13  della  convenzione
internazionale  relativa  al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a
Bruxelles  il  23  aprile  1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre
1977, n. 1084 e dall'art. 1783 e seguenti del codice civile.
  4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal
rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.
 
          Note all'art. 16:
             - L'art. 1341 del codice civile cosi' recita:
             "Art. 1341 (Condizioni  generali  di  contratto).  -  Le
          condizioni  generali  di  contratto  predisposte da uno dei
          contraenti sono efficaci nei confronti  dell'altro,  se  al
          momento  della  conclusione  del  contratto  questi  le  ha
          conosciute o avrebbe dovuto conoscerle  usando  l'ordinaria
          diligenza.
             In   ogni   caso   non   hanno   effetto,  se  non  sono
          specificatamente approvate per iscritto, le condizioni  che
          stabiliscono,  a  favore  di  colui  che le ha predisposte,
          limitazioni di responsabilita', facolta'  di  recedere  dal
          contratto  o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono
          a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni  alla
          facolta'  di  opporre  eccezioni, restrizioni alla liberta'
          contrattuale nei  rapporti  coi  terzi,  tacita  proroga  o
          rinnovazione   del  contratto,  clausole  compromissorie  o
          deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria".
             - Il testo dell'art. 13 della convenzione internazionale
          relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva  con
          legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e' il seguente:
             "Art.  13.  -  1.  L'organizzatore di viaggi risponde di
          qualunque  pregiudizio  causato  al  viaggiatore  a  motivo
          dell'inadempimento  totale  o parziale dei suoi obblighi di
          organizzazione  quali  risultano  dal  contratto  o   dalla
          presente  Convenzione,  salvo che egli non provi di essersi
          comportato da organizzatore di viaggi diligente.
             2.  Senza  pregiudizio  della  determinazione  di  quali
          persone  abbiano  diritto  di  agire  e  di  quali  siano i
          rispettivi diritti, l'indennita' dovuta in applicazione del
          paragrafo 1 e' limitata per ciascun viaggiatore a:
              50.000 franchi per danno alle persone;
              2.000 franchi per danno alle cose;
              5.000 franchi per qualsiasi altro danno.
             Ciascuno  Stato  contraente  puo'  comunque  fissare  un
          limite superiore relativamente ai contratti  stipulati  per
          il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio.
             - L'art. 1783 del codice civile cosi' recita:
             "Art.  1783  (Responsabilita'  per  le  cose  portate in
          albergo). -  Gli  albergatori  sono  responsabili  di  ogni
          deterioramento,   distruzione   o  sottrazione  delle  cose
          portate dal cliente in albergo.
             Sono considerate cose portate in albergo:
              1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale
          il cliente dispone dell'alloggio;
              2) le cose di cui l'albergatore, un  membro  della  sua
          famiglia  o  un  suo ausiliario assumono la custodia, fuori
          dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente
          dispone dell'alloggio;
              3) le cose di cui l'albergatore, un  membro  della  sua
          famiglia o
          un  suo  ausiliario  assumono la custodia sia nell'albergo,
          sia  fuori  dell'albergo,  durante  un  periodo  di   tempo
          ragionevole,  precedente  o  successivo  a quello in cui il
          cliente dispone dell'alloggio.
             La  responsabilita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
          limitata  al  valore di quanto sia deteriorato, distrutto o
          sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di
          locazione dell'alloggio per giornata".