Art. 17
                     Esonero di responsabilita'

  1.   L'organizzatore   ed   il   venditore   sono  esonerati  dalla
responsabilita'  di  cui  agli  articoli 15 e 16, quando la mancata o
inesatta  esecuzione  del contratto e' imputabile al consumatore o e'
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
  2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni
rimedio  utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la
prosecuzione   del   viaggio,  salvo  in  ogni  caso  il  diritto  al
risarcimento  del  danno  nel  caso in cui l'inesatto adempimento del
contratto sia a questo ultimo imputabile.