Art. 18
                       Diritto di surrogazione

  1.   L'organizzatore   o  il  venditore,  che  hanno  risarcito  il
consumatore,   sono   surrogati  in  tutti  i  diritti  e  azioni  di
quest'ultimo verso i terzi responsabili.
  2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i
documenti,  le  informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l'esercizio del diritto di surroga.