Art. 19
                               Reclamo

  1.   Ogni   mancanza  nell'esecuzione  del  contratto  deve  essere
contestata  dal  consumatore senza ritardo affinche' l'organizzatore,
il   suo   rappresentante   locale   o  l'accompagnatore  vi  pongano
tempestivamente rimedio.
  2.  Il  consumatore puo' altresi' sporgere reclamo mediante l'invio
di  una  raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o
al  venditore,  entro  e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data
del rientro presso la localita' di partenza.