Art. 2
                         Pacchetti turistici

  1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i
circuiti  "tutto  compreso", risultanti dalla prefissata combinazione
di  almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti
in  vendita  ad  un  prezzo  forfettario,  e di durata superiore alle
ventiquattro   ore  ovvero  estendentisi  per  un  periodo  di  tempo
comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui
   all'art. 7, lettere i) e m), che costituiscano parte significativa
   del "pacchetto turistico".
  2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso "pacchetto
turistico"  non  sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi
del presente decreto.