Art. 20
                            Assicurazione

  1.   L'organizzatore   e   il   venditore   devono  essere  coperti
dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso il consumatore
per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16.
  2.  E' fatta salva la facolta' di stipulare polizze assicurative di
assistenza al turista.