Art. 21. Fondo di garanzia 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 43 relativa alle spese per il turismo e lo spettacolo - un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonche' per fornire una immediata disponibilita' economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. 2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari allo 0,5% dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 20 che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 1. 3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota cosi' come determinata ai sensi del comma 2. 4. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente. 5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto verranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro le modalita' di gestione e di funzionamento del fondo.