Art. 21.
                          Fondo di garanzia
  1.  E'  istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
rubrica  43  relativa  alle spese per il turismo e lo spettacolo - un
fondo  nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o
di  fallimento  del  venditore  o dell'organizzatore, il rimborso del
prezzo  versato  ed  il  rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi
all'estero,   nonche'   per   fornire  una  immediata  disponibilita'
economica   in   caso   di   rientro  forzato  di  turisti  da  Paesi
extracomunitari  in  occasione  di  emergenze,  imputabili  o meno al
comportamento dell'organizzatore.
  2.  Il  fondo e' alimentato annualmente da una quota pari allo 0,5%
dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria
di  cui  all'art.  20  che  e' versata all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al
fondo di cui al comma 1.
  3.  Il  fondo  interviene,  per le finalita' di cui al comma 1, nei
limiti  dell'importo corrispondente alla quota cosi' come determinata
ai sensi del comma 2.
  4.  Il  fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti
del soggetto inadempiente.
  5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto verranno
determinate  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto  con  il  Ministro  del tesoro le modalita' di gestione e di
funzionamento del fondo.