Art. 3
                      Organizzatore di viaggio

  1. Ai fini del presente decreto l'organizzatore di viaggio e':
a) colui  che,  in  possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9
   della legge 17 maggio 1983, n. 217, realizza la combinazione degli
   elementi  di  cui  all'art. 2 e si obbliga in nome proprio e verso
   corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge
   17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.
  2.  L'organizzatore puo' vendere pacchetti turistici direttamente o
tramite un venditore.
 
          Note all'art. 3:
             -  La legge 17 maggio 1983, n. 217, reca la legge quadro
          per il turismo e  interventi  per  il  potenziamento  e  la
          qualificazione   dell'offerta  turistica.  L'art.  9  cosi'
          recita:
             "Art. 9 (Agenzie di viaggio e turismo). -  Sono  agenzie
          di viaggio e turismo le imprese che esercitano attivita' di
          produzione,   organizzazione   di   viaggi   e   soggiorni,
          intermediazione nei predetti servizi o  anche  entrambe  le
          attivita',  ivi  compresi  i  compiti  di  assistenza  e di
          accoglienza  ai  turisti,  secondo  quanto  previsto  dalla
          Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio
          (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
             L'esercizio  delle  attivita' di cui al comma precedente
          e'   soggetto   ad   autorizzazione    regionale,    previo
          accertamento  del  possesso  da  parte  del richiedente dei
          seguenti requisiti professionali:
               a) conoscenza  dell'amministrazione  e  organizzazione
          delle agenzie di viaggio;
               b)  conoscenza  di  tecnica,  legislazione e geografia
          turistica;
               c) conoscenza di almeno due lingue straniere.
             Il rilascio dell'autorizzazione dovra',  in  ogni  caso,
          essere  subordinato  al  versamento  di un congruo deposito
          cauzionale.
             Qualora la persona fisica  titolare  dell'autorizzazione
          non  presti con carattere di continuita' ed esclusivita' la
          propria opera nella agenzia, i requisiti di  cui  al  comma
          precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.
             L'autorizzazione  regionale e' subordinata al nulla-osta
          della  competente  autorita'  di  pubblica  sicurezza,  per
          quanto  attiene all'accertamento del possesso dei requisiti
          di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato  con
          regio  decreto  18  giugno  1931,  n.    773,  e successive
          modificazioni.
             Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito
          elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base  delle
          comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle
          regioni.  Tale  elenco  viene  pubblicato annualmente nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
             L'elenco  di  cui  al   precedente   comma,   unitamente
          all'elenco  degli  uffici  informazioni  di cui all'art. 4,
          viene raccolto in una apposita  pubblicazione  dell'ENIT  e
          diffuso in Italia ed all'estero.
             In   occasione  del  rilascio  delle  autorizzazioni  le
          regioni   accerteranno   l'inesistenza   di   agenzie   con
          denominazione uguale o simile, gia' operanti sul territorio
          nazionale.
             Non  potra', in ogni caso, essere adottata dalle agenzie
          la denominazione di comuni o regioni italiane.
             Per  le  persone  fisiche  o  giuridiche  straniere  non
          appartenenti   a   Stati  membri  delle  Comunita'  europee
          l'autorizzazione di cui al secondo comma e' subordinata  al
          rilascio  del  nulla osta dello Stato ai sensi dell'art. 58
          del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616".
             - L'art. 10 della medesima legge cosi' recita:
             "Art. 10 (Associazioni  senza  scopo  di  lucro).  -  Le
          associazioni  senza  scopo  di  lucro che operano a livello
          nazionale per finalita' ricreative, culturali, religiose  o
          sociali,  sono  autorizzate,  esclusivamente  per  i propri
          associati, ad esercitare attivita' turistiche e ricettive.
             Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e
          le modalita' di esercizio per il compimento delle attivita'
          di cui al comma precedente, assicurando  che  le  attivita'
          medesime    siano    esercitate   nei   rispettivi   ambiti
          associativi".