Art. 3 Organizzatore di viaggio 1. Ai fini del presente decreto l'organizzatore di viaggio e': a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, realizza la combinazione degli elementi di cui all'art. 2 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici; b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti. 2. L'organizzatore puo' vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.
Note all'art. 3: - La legge 17 maggio 1983, n. 217, reca la legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica. L'art. 9 cosi' recita: "Art. 9 (Agenzie di viaggio e turismo). - Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attivita' di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attivita', ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084. L'esercizio delle attivita' di cui al comma precedente e' soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali: a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio; b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica; c) conoscenza di almeno due lingue straniere. Il rilascio dell'autorizzazione dovra', in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale. Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuita' ed esclusivita' la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico. L'autorizzazione regionale e' subordinata al nulla-osta della competente autorita' di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. Tale elenco viene pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni di cui all'art. 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero. In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, gia' operanti sul territorio nazionale. Non potra', in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane. Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunita' europee l'autorizzazione di cui al secondo comma e' subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616". - L'art. 10 della medesima legge cosi' recita: "Art. 10 (Associazioni senza scopo di lucro). - Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attivita' turistiche e ricettive. Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalita' di esercizio per il compimento delle attivita' di cui al comma precedente, assicurando che le attivita' medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi".