Art. 4
                              Venditore

  1. Ai fini del presente decreto il venditore e':
a) colui  che,  in  possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9
   della  legge  17  maggio  1983,  n.  217,  vende,  o  si obbliga a
   procurare  pacchetti  turistici  realizzati  ai  sensi dell'art. 2
   verso un corrispettivo forfettario;
b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge
   17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.
 
          Nota all'art. 4:
             - Per gli articoli 9 e 10 della legge 17 maggio 1983, n.
          217, vedi in nota all'art. 3.