Art. 4 Venditore 1. Ai fini del presente decreto il venditore e': a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'art. 2 verso un corrispettivo forfettario; b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.
Nota all'art. 4: - Per gli articoli 9 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vedi in nota all'art. 3.