Art. 7
      Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici

  1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione,  durata,  data  d'inizio  e conclusione, qualora sia
   previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative
   date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione
   all'esercizio  dell'organizzatore  o  venditore che sottoscrive il
   contratto;
c) prezzo  del  pacchetto  turistico,  modalita' della sua revisione,
   diritti  e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei
   porti   ed  aeroporti  e  gli  altri  oneri  posti  a  carico  del
   viaggiatore;
d) importo,  comunque  non  superiore  al  venticinque  per cento del
   prezzo,  da  versarsi  all'atto  della  prenotazione,  nonche'  il
   termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato
   a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'art. 1385 del codice
   civile  non  si  producono  allorche'  il recesso dipenda da fatto
   sopraggiunto  non  imputabile,  ovvero  sia giustificato dal grave
   inadempimento della controparte;
e) estremi  della  copertura  assicurativa  e delle ulteriori polizze
   convenute con il viaggiatore;
f) presupposti e modalita' di intervento del fondo di garanzia di cui
   all'art. 21;
g) mezzi,  caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo
   della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
h) ove  il  pacchetto  turistico  includa la sistemazione in albergo,
   l'ubicazione,  la  categoria  turistica,  il  livello, l'eventuale
   idoneita'   all'accoglienza   di   persone  disabili,  nonche'  le
   principali  caratteristiche,  la conformita' alla regolamentazione
   dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario,   visite,  escursioni  o  altri  servizi  inclusi  nel
   pacchetto  turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e
   guide turistiche;
l) termine   entro   cui   il   consumatore   deve  essere  informato
   dell'annullamento  del  viaggio per la mancata adesione del numero
   minimo dei partecipanti previsto;
m) accordi   specifici  sulle  modalita'  del  viaggio  espressamente
   convenuti  tra  l'organizzatore o il venditore e il consumatore al
   momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del
   contratto ad un terzo;
o) termine  entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per
   l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
p) termine  entro  il quale il consumatore deve comunicare la propria
   scelta  in  relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali
   di cui all'art. 12.
 
          Nota all'art. 7:
             - L'art. 1385 del codice civile cosi' recita:
             "Art.  1385  (Caparra  confirmatoria).  -  Se al momento
          della conclusione del contratto una parte da' all'altra,  a
          titolo  di  caparra, una somma di danaro o una quantita' di
          altre cose fungibili, la caparra, in caso  di  adempimento,
          deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
             Se  la  parte  che  ha  dato la caparra e' inadempiente,
          l'altra puo' recedere dal contratto, ritenendo la  caparra;
          se  inadempiente  e'  invece  la  parte  che l'ha ricevuta,
          l'altra puo' recedere dal contratto ed  esigere  il  doppio
          della caparra.
             Se  pero'  la  parte  che non e' inadempiente preferisce
          domandare l'esecuzione o la risoluzione del  contratto,  il
          risarcimento del danno e' regolato dalle norme generali".