Art. 8
                    Informazione del consumatore

  1.  Nel  corso  delle trattative e comunque prima della conclusione
del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto
informazioni   di   carattere   generale  concernenti  le  condizioni
applicabili  ai  cittadini  dello Stato membro dell'Unione europea in
materia  di  passaporto  e visto con l'indicazione dei termini per il
rilascio,  nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita' per
l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.
  2.  Prima  dell'inizio  del viaggio l'organizzatore ed il venditore
comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, localita' di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalita'  e  recapito  telefonico  di  eventuali rappresentanti
   locali  dell'organizzatore  o  venditore  ovvero  di uffici locali
   contattabili dal viaggiatore in caso di difficolta';
c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in
   caso di difficolta' in assenza di rappresentanti locali;
d) per  i  viaggi  ed  i  soggiorni di minorenne all'estero, recapiti
   telefonici  per  stabilire un contatto diretto con costui o con il
   responsabile locale del suo soggiorno;
e) circa   la   sottoscrizione   facoltativa   di   un  contratto  di
   assicurazione  a  copertura  delle spese sostenute dal consumatore
   per  l'annullamento  del  contratto  o per il rimpatrio in caso di
   incidente o malattia.
  3.  Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della partenza,
le   indicazioni   contenute   nel  comma  1  devono  essere  fornite
contestualmente alla stipula del contratto.
  4.  E'  fatto  comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli
sulle  modalita'  del  servizio  offerto,  sul  prezzo  e sugli altri
elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette
informazioni vengono comunicate al consumatore.