Art. 9
                        Opuscolo informativo

  1.  L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in
modo chiaro e preciso:
a) la  destinazione,  il  mezzo,  il  tipo, la categoria di trasporto
   utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione,
   la  categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua
   approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l'itinerario;
e) le  informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di
   uno  Stato  membro  dell'Unione europea in materia di passaporto e
   visto  con  indicazione  dei  termini per il rilascio, nonche' gli
   obblighi  sanitari  e  le  relative  formalita'  da  assolvere per
   l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l'importo  o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le
   scadenze per il versamento del saldo;
g) l'indicazione  del  numero  minimo  di  partecipanti eventualmente
   necessario  per  l'effettuazione  del viaggio tutto compreso e del
   termine  entro  il  quale  il  consumatore  deve  essere informato
   dell'annullamento del pacchetto turistico;
h) i  termini, le modalita', il soggetto nei cui riguardi si esercita
   il diritto di recesso ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo
   del  15 gennaio 1992, n. 50, nel caso di contratto negoziato fuori
   dei locali commerciali.
  2.    Le    informazioni    contenute    nell'opuscolo    vincolano
l'organizzatore   e   il   venditore  in  relazione  alle  rispettive
responsabilita',  a  meno  che  le  modifiche  delle  condizioni  ivi
indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della
stipulazione  del  contratto  o  vengano  concordate  dai contraenti,
mediante   uno   specifico   accordo  scritto,  successivamente  alla
stipulazione.
 
          Nota all'art. 9:
             -  Per il titolo del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, vedi
          nota all'art. 1. L'art. 5 di detto decreto cosi' recita:
             "Art. 5 (Informazione sul diritto di recesso). - 1.  Per
          i  contratti  e  per le proposte contrattuali soggetti alle
          disposizioni del presente decreto  l'operatore  commerciale
          deve  informare  il consumatore del diritto di cui all'art.
          4. L'informazione deve essere fornita per iscritto  e  deve
          contenere:
               a)  l'indicazione dei termini, delle modalita' e delle
          eventuali  condizioni  per  l'esercizio  del   diritto   di
          recesso;
               b)  l'indicazione  del  soggetto  nei  cui riguardi va
          esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o,  se
          si  tratti  di  societa'  o  altra  persona  giuridica,  la
          denominazione e la sede della stessa, nonche' l'indicazione
          del soggetto al quale deve essere  restituito  il  prodotto
          eventualmente gia' consegnato, se diverso.
             Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto
          di  recesso  non sia soggetto ad alcun termine o modalita',
          l'informazione  deve  comunque   contenere   gli   elementi
          indicati nella lettera b).
             2.  Per  i  contratti  di  cui  alle lettere a), b) e c)
          dell'art. 1, qualora sia sottoposta al consumatore, per  la
          sottoscrizione,  una  nota  d'ordine,  comunque denominata,
          l'informazione di cui al  comma  1  deve  essere  riportata
          nella  suddetta  nota  d'ordine,  separatamente dalle altre
          clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali  o
          superiori  a  quelli  degli  altri  elementi  indicati  nel
          documento.  Una  copia   della   nota   d'ordine,   recante
          l'indicazione  del  luogo  e  della data di sottoscrizione,
          deve essere consegnata al consumatore.
             3. Qualora non  venga  predisposta  una  nota  d'ordine,
          l'informazione  deve  essere  comunque  fornita  al momento
          della stipulazione  del  contratto  ovvero  all'atto  della
          formulazione  della  proposta,  nell'ipotesi  prevista  dal
          comma  2  dell'art.  1,  ed  il  relativo  documento   deve
          contenere,  in  caratteri chiaramente leggibili, oltre agli
          elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della
          data in cui viene consegnato al  consumatore,  nonche'  gli
          elementi  necessari  per identificare il contratto. Di tale
          documento  l'operatore  commerciale  puo'  richiederne  una
          copia sottoscritta dal consumatore.
             4.  Per  i  contratti  di  cui  all'art.  1, lettera d),
          l'informazione sul diritto di recesso deve essere riportata
          nel catalogo o altro documento illustrativo della  merce  o
          del  servizio  oggetto del contratto, o nella relativa nota
          d'ordine, con caratteri tipografici uguali  o  superiori  a
          quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione
          del   contratto,   contenute   nel  documento.  Nella  nota
          d'ordine, comunque, in  luogo  della  indicazione  completa
          degli  elementi di cui al comma 1, puo' essere riportato il
          solo riferimento al diritto di esercitare il  recesso,  con
          la  specificazione  del  relativo termine e con rinvio alle
          indicazioni  contenute  nel  catalogo  o  altro   documento
          illustrativo  della  merce o del servizio per gli ulteriore
          elementi previsti nell'informazione.
             5. L'operatore commerciale non potra' accettare a titolo
          di corrispettivo effetti cambiari che abbiano una  scadenza
          inferiore   a   quindici   giorni  dalla  stipulazione  del
          contratto e non potra' presentarli  allo  sconto  prima  di
          tale termine".