Art. 2.
                Valori limite negli effluenti liquidi
  1. Agli effluenti liquidi provenienti dalle attivita' industriali e
di bonifica si applica il  limite  di  30  g  di  materia  totale  in
sospensione per m(Elevato al Cubo) di effluente liquido scaricato.
  2. Le procedure ed i metodi di analisi per la verifica del rispetto
del limite indicato al comma 1 sono definiti nell'allegato B.
  3.  Limiti  diversi,  anche  in  relazione alla natura dei prodotti
contenenti amianto presenti negli scarichi  liquidi,  possono  essere
stabiliti  ai  sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 27 marzo 1992,
n. 257.
 
          Nota all'art. 2:
             - Per  la  legge  27  marzo  1992,  n.  257,  vedi  nota
          precedente.