Art. 2. Valori limite negli effluenti liquidi 1. Agli effluenti liquidi provenienti dalle attivita' industriali e di bonifica si applica il limite di 30 g di materia totale in sospensione per m(Elevato al Cubo) di effluente liquido scaricato. 2. Le procedure ed i metodi di analisi per la verifica del rispetto del limite indicato al comma 1 sono definiti nell'allegato B. 3. Limiti diversi, anche in relazione alla natura dei prodotti contenenti amianto presenti negli scarichi liquidi, possono essere stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Nota all'art. 2: - Per la legge 27 marzo 1992, n. 257, vedi nota precedente.