Art. 3.
Attivita' di demolizione di manufatti e di rimozione
di amianto o di materiali contenenti amianto
1. Per l'attivita' di demolizione di edifici, strutture ed
attrezzature contenenti amianto nonche' per la rimozione da essi di
amianto o di materiali contenenti amianto, le quali comportano la
dispersione di fibre o polveri di amianto, restano fermi l'obbligo
della redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Nota all'art. 3:
- Il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, concerne
l'attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE,
83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione ad agenti chimici, e biologici durante il
lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n.
212.