Art. 3.
        Attivita' di demolizione di manufatti e di rimozione
            di amianto o di materiali contenenti amianto
  1.  Per  l'attivita'  di  demolizione  di  edifici,  strutture   ed
attrezzature  contenenti  amianto nonche' per la rimozione da essi di
amianto o di materiali contenenti amianto,  le  quali  comportano  la
dispersione  di  fibre  o polveri di amianto, restano fermi l'obbligo
della redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
 
          Nota all'art. 3:
             -  Il  D.Lgs.  15  agosto   1991,   n.   277,   concerne
          l'attuazione   delle   direttive  80/1107/CEE,  82/605/CEE,
          83/477/CEE,  86/188/CEE  e  88/642/CEE,   in   materia   di
          protezione  dei  lavoratori  contro  i  rischi derivanti da
          esposizione ad  agenti  chimici,  e  biologici  durante  il
          lavoro,  a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n.
          212.