Art. 3. Attivita' di demolizione di manufatti e di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto 1. Per l'attivita' di demolizione di edifici, strutture ed attrezzature contenenti amianto nonche' per la rimozione da essi di amianto o di materiali contenenti amianto, le quali comportano la dispersione di fibre o polveri di amianto, restano fermi l'obbligo della redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Nota all'art. 3: - Il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, concerne l'attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.