Art. 4. Raccolta e trasmissione dati 1. Le autorita' competenti trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanita' una relazione sulle attivita' svolte per il controllo del rispetto dei limiti di cui all'art. 1 specificando, per il limite relativo all'inquinamento atmosferico, il metodo adottato. 2. Il Ministero dell'ambiente predispone una relazione di sintesi dei dati di cui al comma 1 e la trasmette alla Commissione dell'Unione europea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 marzo 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea BARATTA, Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente AGNELLI, Ministro degli affari esteri MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia GUZZANTI, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: MANCUSO