Art. 4.
Raccolta e trasmissione dati
1. Le autorita' competenti trasmettono annualmente al Ministero
dell'ambiente e al Ministero della sanita' una relazione sulle
attivita' svolte per il controllo del rispetto dei limiti di cui
all'art. 1 specificando, per il limite relativo all'inquinamento
atmosferico, il metodo adottato.
2. Il Ministero dell'ambiente predispone una relazione di sintesi
dei dati di cui al comma 1 e la trasmette alla Commissione
dell'Unione europea.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 17 marzo 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del tesoro
MASERA, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
incaricato per il coordinamento
delle politiche dell'Unione europea
BARATTA, Ministro dei lavori
pubblici e dell'ambiente
AGNELLI, Ministro degli affari
esteri
MANCUSO, Ministro di grazia e
giustizia
GUZZANTI, Ministro della
sanita'
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO