IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di assistenza farmaceutica e di sanita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 aprile 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
del bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1 luglio 1994 gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico
sono gestiti da commissari straordinari fino alla data di nomina
degli organi di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269. A
partire dalla stessa data cessano tutti gli organi di amministrazione
attualmente in carica. L'atto di nomina del commissario straordinario
determina anche il compenso spettante allo stesso. Contestualmente
alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma del
collegio dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti.
2. La disposizione del comma 1 non si applica al consiglio di
amministrazione dell'istituto "Giannina Gaslini" di Genova.
3. Per i dipendenti pubblici la nomina a commissario straordinario
presso le unita' sanitarie locali, ovvero presso le aziende
ospedaliere, determina il collocamento in aspettativa senza assegni;
il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di
quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio. Le
amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il
versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico
del dipendente, nonche' dei contributi assistenziali calcolati sul
trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il
rimborso del correlativo onere alle unita' sanitarie locali e alle
aziende ospedaliere, le quali procedono al recupero delle quote a
carico dell'interessato.