Art. 4.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La
ripetibilita' della vendita di medicinali di cui al comma 2 e'
consentita per un periodo non superiore a tre mesi a decorrere dalla
data della compilazione della ricetta e per non piu' di cinque volte,
salvo diversa indicazione del medico prescrivente.";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
" 4. Il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2 senza
presentazione di ricetta medica e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centocinquantamila
a lire novecentomila. Tale sanzione non si applica nell'ipotesi in
cui il medicinale sia stato dispensato in casi di necessita', di
urgenza e di impossibilita' di reperire un medico e a condizione che
sia presentata la ricetta medica entro quarantotto ore. Il farmacista
che viola il disposto del comma 3 o non appone sulle ricette il
timbro attestante la vendita del prodotto e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
seicentomila.".
2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 539, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
" 3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1
hanno validita' limitata a tre mesi; esse devono essere ritirate dal
farmacista che e' tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le
consegni all'autorita' competente per rimborso del prezzo a carico
del Servizio sanitario nazionale.".
3. All'articolo 123, comma primo, lettera c), del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
e successive modificazioni, le parole: "sia conservata copia di tutte
le ricette e" sono soppresse.
4. All'articolo 38, comma quarto, del regolamento per il servizio
farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706,
le parole: "i farmacisti debbono conservare per la durata di cinque
anni copia di tutte le ricette spedite" sono sostituite dalle
seguenti: "i farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette
spedite concernenti preparazioni estemporanee".
5. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e' sostituito dal seguente:
" 3. In caso di vendita o di detenzione per la vendita di
specialita' medicinali per le quali sono intervenuti provvedimenti
del Ministero della sanita' di sospensione o di revoca, e' applicata
la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire
unmilionecinquecentomila.".
6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e' sostituito dal seguente:
" 4. Il farmacista e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire
un milione a lire tre milioni qualora nel corso di un anno si
ripetano per piu' di due volte le infrazioni previste dal comma 1.".
7. All'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
29 maggio 1991, n. 178, le parole: "o che detenga per vendere" sono
soppresse.
8. Qualora il farmacista venda, per piu' di tre volte, un
medicinale disciplinato dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 539, senza presentazione di ricetta medica o su
presentazione di ricette prive di validita', ovvero senza
presentazione di ricetta di un centro medico specializzato,
l'autorita' amministrativa competente puo' disporre la chiusura della
farmacia per un periodo da quindici a trenta giorni, garantendo
comunque un servizio di farmacia sul territorio.