Art. 10.
Obbligo di informazione
1. I soggetti di cui all'articolo 9 sottoposti all'obbligo di
tenuta dei registri di carico e scarico, o il loro legale
rappresentante o delegato risultante da atto scritto, in attesa della
definizione del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 70, comunicano annualmente alla regione o alla
provincia delegata, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire da
quello successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i dati relativi alle caratteristiche qualitative e
quantitative dei residui prodotti, trattati o utilizzati, con la
precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo, desunti dai
registri di carico e scarico. Alla comunicazione va allegata copia
della ricevuta del versamento del diritto di segreteria di cui agli
articoli 4, comma 2, e 5, comma 3, nonche' copia della comunicazione
di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, ed eventuali
aggiornamenti della medesima.
2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre di ogni
anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni
di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente, all'ANPA ed alle
rispettive agenzie regionali per l'ambiente, ai fini della
valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che puo' avvalersi
della collaborazione dell'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura in accordo con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.